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Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 8 pagine
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Legge federale 745.1
2. Legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune8
Art. 18a lett. c
Abrogato
Sezione 5a: Attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune (nuovo)
Art. 24a Inidoneità a prestare servizio
Chi sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.
Art. 24b Accertamento dell’inidoneità a prestare servizio
1Le persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune possono essere sottoposte a un’analisi alcolemica dell’alito.
2Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno unicamente ricondotti all’influsso dell’alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, in particolare all’esame dell’urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.
3È ordinata una prova del sangue se:
a. vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o
b. la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione dell’analisi alcolemica dell’alito o elude lo scopo di questa misura.
4Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.
Art. 24c Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza
Se una persona che svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune si trova in uno stato che esclude l’esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l’esercizio fintanto che è necessario.
8 RS 743.01