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Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 8 pagine
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Legge federale 745.1
2Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 25a Contravvenzioni (nuovo)
1È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. viola una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale;
b. contravviene a una decisione intimatagli in virtù della presente legge o di una prescrizione d’esecuzione e sotto comminatoria di una pena ai sensi del presente articolo.
2È punito, a querela di parte, chiunque contravviene, intenzionalmente o per negligenza, all’obbligo di diligenza (art. 18), all’obbligo di notifica (art. 24 cpv. 1) o all’obbligo di collaborazione (art. 24 cpv. 2).
Art. 25b Svolgimento di un’attività rilevante per la sicurezza in uno stato non
idoneo a prestare servizio
1Chiunque in stato di ebrietà svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un’alcolemia qualificata.
2Chiunque a causa dell’influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell’articolo 24a e in questo stato svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.
Art. 25c Elusione di misure per accertare l’inidoneità a prestare servizio
1Chiunque svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi alcolemica dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, misure queste formalmente ordinate o su cui bisognava contare, oppure si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.