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Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 8 pagine
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Legge federale 745.1
Allegato (n. II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie
Art. 14a Obbligo di notifica e di collaborazione
1Le imprese ferroviarie devono comunicare immediatamente al DATEC e all’UFT gli infortuni e gli incidenti gravi nell’esercizio delle ferrovie.
2Devono in ogni tempo fornire informazioni all’UFT e presentare tutta la documentazione. Inoltre devono concedere all’UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti ferroviari e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.
Art. 86 Contravvenzioni
1È punito con la multa chiunque viola una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.
2È punito, a querela di parte, chiunque:
a. intenzionalmente entra o attraversa senza permesso le aree connesse con l’esercizio ferroviario o le pregiudica in altro modo;
b. contravviene, intenzionalmente o per negligenza, all’obbligo di diligenza (art. 17 cpv. 4), all’obbligo di notifica (art. 14a cpv. 1) o all’obbligo di collaborazione (art. 14a cpv. 2).
3Il Consiglio federale può dichiarare punibili violazioni alle disposizioni esecutive.
Art. 86a cpv. 1 lett. e e g nonché cpv. 2
1È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
e. Abrogata
g. Abrogata
2Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.