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Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 8 pagine
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745.1 Trasporto di viaggiatori
Art. 24d Competenze
L’ordine e l’esecuzione di misure secondo gli articoli 24a e 24b competono:
a. alle persone o unità aziendali designate dalle imprese di trasporto a fune;
b. alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;
c all’UFT;
d. alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.
Art. 24e Disposizioni di esecuzione
1Il Consiglio federale:
a. fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 24a (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;
b. può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 24a;
c. emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 24b cpv. 2), la procedura per l’analisi alcolemica dell’alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l’ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;
d. può prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l’articolo 24b capoversi 2 e 3;
e. stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l’articolo 24d lettera a.
2Definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.
Art. 25 Delitti
1È punito con pena detentiva sino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a. costruisce o fa costruire un impianto a fune senza la necessaria approvazione dei piani (art. 9) o in violazione della stessa o, se si tratta d’impianto a fune non soggetto a concessione federale, senza la necessaria autorizzazione cantonale o in violazione della stessa;
b. gestisce o fa gestire un impianto a fune senza l’autorizzazione d’esercizio (art. 17) o in violazione della stessa.