Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Norma speciale sul diritto successorio

L’emanazione di una disposizione normativa sulla procedura di documentazione rientrante nell’ambito della procedura principale, offre l’opportunità di verificare anche l’adeguatezza e la praticabilità delle norme, anch’esse federali, riguardanti gli atti pubblici connessi al diritto successorio. La forma genericamente prescritta dal diritto federale (art. 55i AP tit. fin. CC) e la forma dell’atto pubblico prevista dal diritto successorio dovrebbero essere armonizzate tra loro, tanto più se si pensa che la seconda, a causa della sua relativa complessità – la procedura in quanto tale, il ricorso ai testimoni e tutte le necessarie attestazioni –, determina non di rado vizi di forma. Sarebbe opportuno attuare quest’armonizzazione adesso, in occasione dell’emanazione dell’articolo 55 segg. tit. fin. CC e non posticiparla a un momento indefinito in cui si procederà a una riforma di più ampio respiro del diritto successorio (Uni LU).

Piuttosto che autorizzare – in virtù dell’articolo 55k AP tit. fin. CC concernente l’applicazione della procedura federale invece di quella cantonale – la celebrazione degli atti pubblici relativi, ad esempio, all’acquisto di un fondo in base alla procedura sui contratti successori, sarebbe più opportuno abrogare l’articolo 499 CC (concernente la forma per la costituzione del testamento pubblico), l’articolo 500 CC (concernente la partecipazione del funzionario), le norme sulla ricusazione da parte dei pubblici ufficiali rogatori di cui all’articolo 503 CC e la norma speciale sui contratti successori di cui all’articolo 512 capoverso 2 CC (concernente la simultanea dichiarazione di volontà dei contraenti in presenza del pubblico ufficiale) e conservare, con riferimento alle disposizioni di diritto successorio sancite nel CC, solo il requisito della presenza dei due testimoni (BS).

Negozi giuridici che richiedono la forma dell’atto pubblico

È fondamentale verificare quale negozio giuridico meriti di mantenere la forma dell’atto pubblico e quale invece debba essere soggetto a questa nuova prescrizione di forma (AR).

Costituzionalità

La competenza legislativa della Confederazione si fonda sulla competenza generale di diritto privato sancita dall’articolo 122 Cost. Considerato inoltre che il Tribunale federale ha definito nella propria giurisprudenza requisiti minimi di diritto non scritti relativi alla celebrazione degli atti pubblici, al legislatore non può essere riconosciuto un potere legislativo inferiore. Lo stesso dicasi per le norme, tra quelle proposte – come l’articolo 55d AP tit. fin. CC concernente l’obbligo di celebrare l’atto pubblico e l’articolo 55h AP tit. fin. CC sull’obbligo del segreto – che sono collegate al diritto privato solo indirettamente (Uni LU).

Si nutrono riserve sulla costituzionalità del progetto (JU, SO, VD; FSN, Uni BE). La base costituzionale fondata sulla competenza della Confederazione nel settore del diritto civile è da ritenersi inadeguata a supportare la normativa di ampia portata proposta per la celebrazione degli atti pubblici. La regolamentazione degli atti pubblici spetta ai Cantoni; la Confederazione può emanare disposizioni in materia a condizione che ciò sia irrinunciabile ai fini della concretizzazione del diritto civile federale (SO, VD). Diverse disposizioni dell'avamprogetto vanno oltre la necessità costituzionalmente prevista di una disciplina unitaria del concetto federale di atto pubblico (Unil). La normativa relativa alla formazione professionale e ai compiti dei pubblici ufficiali rogatori rientra nel diritto pubblico cantonale e in quanto tale è sottratta alla competenza della Confederazione (VD).

L’avamprogetto vanifica alcune garanzie costituzionalmente riconosciute: la Confederazione promuove la pluralità culturale del Paese (art. 2 cpv. 2 Cost.), sono garantite la pluralità e la libertà di lingua (art. 4, 18 e 69 cpv. 3 Cost.) e i Cantoni designano le loro lingue ufficiali secondo l’articolo 70 capoverso 1 Cost. (ONT).

Delega di competenze legislative

Occorre verificare se non sia opportuno sancire nelle disposizioni di legge relative all’intero avamprogetto (art. 55–55t, ossia dall’art. 55r AP tit. fin. CC in poi) il potere del Consiglio federale di disciplinare determinati particolari mediante ordinanza (Uni LU).