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Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 8 pagine

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Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport

Art. 4 Autorizzazioni individuali all’accesso

1L’accesso ai sistemi d'informazione a norma delle sezioni 2, 4, 5 e 6 è concesso ai collaboratori dell’UFSPO se ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti.

2L’accesso è concesso inoltre ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio e programmazione.

Sezione 2: Sistema nazionale d’informazione per lo sport

Art. 5 Periodo di conservazione

1I dati personali sono conservati nel sistema nazionale d’informazione per lo sport fino a quando la persona compie 70 anni, se non sono stati trattati nel corso degli ultimi cinque anni.

2I seguenti dati sono conservati solo per una durata abbreviata:

a. dati penali, se necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro «Gioventù e Sport»: fino a quando la persona interessata ne richieda la cancellazione, a condizione che a tale momento siano stati eliminati dal casellario giudiziale;

b. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme antidoping: fino al ritiro definitivo della licenza di gara negli sport in cui essa costituisca il presupposto indispensabile per la partecipazione alle competizioni;

c. indicazioni relative all’indirizzo degli studi: fino all’espulsione definitiva dagli studi o alla loro conclusione;

d. qualifiche ottenute nell’ambito degli studi: fino a quando l’interessato non ne richieda la cancellazione;

e. dati forniti volontariamente: fino a quando l’interessato non ne richieda la cancellazione.

Art. 6 Archiviazione e distruzione

1I dati sono offerti all’Archivio federale alla scadenza del periodo di conservazione.

2I dati che l’Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.

Sezione 3: Sistema d’informazione per i dati medici

Art. 7 Autorizzazione all’accesso

1L'accesso al sistema d’informazione per i dati medici è concesso soltanto ai collaboratori dei servizi di medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello

2 Disegno, versione del 6 marzo 2012