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Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 8 pagine
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Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport
sport e psicologia dello sport, a condizione che ciò sia necessario per l’adempimento dei relativi compiti.
2L’accesso è inoltre concesso ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio e programmazione.
Art. 8 Periodo di conservazione
I dati sono conservati nel sistema d’informazione per i dati medici per dieci anni dopo l’ultimo trattamento, a meno che la persona interessata:
a. non ne richieda la cancellazione in un momento precedente;
b. non ne autorizzi per iscritto la conservazione e il trattamento anche oltre tale scadenza.
Art. 9 Archiviazione e distruzione
1I dati sono offerti all’Archivio federale alla scadenza del periodo di conservazione.
2I dati che l’Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.
Sezione 4: Banca dati centrale degli indirizzi
Art. 10 Scopo
La banca dati centrale degli indirizzi serve all’UFSPO come sistema d’informazione ai fini della corrispondenza.
Art. 11 Oggetto
1La banca dati centrale degli indirizzi contiene gli indirizzi di persone
a. che si trovano con l’UFSPO in un rapporto di diritto amministrativo;
b. interessate all’attività dell’UFSPO.
2Sono rilevati i seguenti dati personali:
a. cognome e nome;
b. funzione e titolo accademico;
c. indirizzo privato e professionale;
d. numeri di telefono;
e. indirizzi per la comunicazione elettronica.
Art. 12 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione
1La banca dati centrale degli indirizzi è collegata agli altri sistemi d’informazione
Disegno, versione del 6 marzo 2012