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Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 8 pagine
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Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport
Art. 22 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione
Ai fini contabili i sistemi d’informazione per la gestione di edifici e impianti possono essere collegati al sistema d’informazione dell’UFSPO per i dati contabili, ove ciò sia necessario per l’automatizzazione della fatturazione.
Art. 23 Conservazione
I dati sono conservati nei sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti per cinque anni dal loro ultimo trattamento.
Art. 24 Archiviazione e distruzione
1I dati sono offerti all’Archivio federale alla scadenza del periodo di conservazione.
2I dati che l’Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.
Sezione 7: Partecipazione alle spese
Art. 25
1La partecipazione alle spese delle autorità e delle organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport mediante procedura di richiamo è stabilita in un'ordinanza sugli emolumenti del DDPS.
2Gli emolumenti si compongono di:
a. un'imposta forfettaria di massimo 6000 franchi all’anno per ogni autorità e organizzazione a cui vengono resi accessibili dati tramite procedura di richiamo;
b. un contributo da parte dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein di massimo 1.50 franchi per ogni corso G+S o campo G+S svolto sotto il loro controllo;
c. un contributo da parte dei Cantoni, del Principato del Liechtenstein e delle organizzazioni private di massimo 1.50 franchi per ogni offerta della formazione dei quadri nell’ambito del programma G+S e di ESA svolto sotto il loro controllo;
3L’imposta forfettaria di cui alla lettera a del capoverso 2 può stabilire importi diversi per le diverse autorità e organizzazioni.
4Le autorità e le organizzazioni a cui vengono resi accessibili dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport tramite procedura di richiamo assumono le spese per l’acquisto e l’esercizio delle infrastrutture informatiche (apparecchiature, reti, programmi) necessarie all’uso del sistema d’informazione.
6 Disegno, versione del 6 marzo 2012