Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 8 pagine

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Dipartimento federale dell'ambiente,

dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

AVAMPROGETTO luglio 2012

Spiegazioni relative all'ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMDI)

Premessa

In virtù dell'articolo 32a della legge sulle ferrovie il DATEC stabilisce quali prestazioni può comportare la preparazione all’intervento dei servizi di difesa e le modalità di calcolo dei costi di mantenimento. La disciplina proposta è il risultato dei lavori di un gruppo di progetto paritetico, riassunti nel rapporto finale unitamente alle indicazioni sull'entità dei costi e sulle prestazioni degli enti di difesa. I membri del gruppo di progetto sono stati consultati nel corso dell’elaborazione dell'ordinanza.

Spiegazioni

Art. 1 Oggetto

L'ordinanza disciplina nel modo più chiaro possibile la partecipazione finanziaria dei gestori dell'infrastruttura (GI) ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi effettuati sugli impianti ferroviari. L'ordinanza precisa inoltre le prestazioni di mantenimento degli enti di difesa finanziate con i contributi versati dai GI.

Art. 2 Definizioni

a. Impianti ferroviari: gli impianti ferroviari comprendono in particolare la rete ferroviaria, inclusi ponti, gallerie e stazioni (viaggiatori, merci e di smistamento). Gli edifici delle stazioni per i quali è stata stipulata un'assicurazione per gli immobili non sono considerati impianti ferroviari ai sensi dell'ordinanza. Per questi edifici, infatti, i costi di mantenimento degli enti di difesa sono coperti dai premi assicurativi e non è quindi necessario emanare ulteriori disposizioni.

b. Enti di difesa: l'ordinanza si applica ai centri di soccorso dei pompieri e della difesa chimica che, a seconda del Cantone, sono gestiti dai Cantoni, dai Distretti o dai Comuni. I corpi pompieri comunali non sono considerati enti di difesa ai sensi dell'ordinanza.

c. Difesa dell'impresa: i mezzi di intervento specifici degli enti di difesa gestiti dai GI devono in particolare permettere di intervenire in punti difficilmente accessibili con veicoli stradali, ad esempio su tratte di montagna, lungo la gola di un fiume o in galleria. I mezzi di intervento comprendono tra l'altro veicoli ferroviari quali treni di spegnimento o di salvataggio o rimorchi stradali in grado di circolare sui binari.