Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 8 pagine
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AVAMPROGETTO luglio 2012
La partecipazione è inferiore per gli impianti ferroviari per i quali esiste già una difesa dell'impresa. In questo caso si ricorre in misura minore agli altri enti di difesa.
Tabella 5
Per la descrizione del rischio sulle singole tratte ferroviarie sono considerati i rischi per la popolazione e l'ambiente ritenuti abituali nel settore della prevenzione degli incidenti rilevanti. La possibilità di incidente rilevante è inclusa nel metodo di calcolo adottato (fattore FP / FA=3) poiché teoricamente sulle tratte particolarmente critiche i rischi per la popolazione e l'ambiente possono attestarsi in una fascia non accettabile. Tale possibilità, tuttavia, difficilmente si verificherà, in quanto l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) non ammette i rischi che si situano nell'area non accettabile e esige che siano eliminati.
Tabella 6
La tabella 6 elenca i centri di soccorso della difesa chimica potenziata e acque necessari per la protezione degli impianti ferroviari e sostenuti finanziariamente con i contributi versati dai GI.
I Cantoni nei quali si trovano gli impianti ferroviari incassano i contributi versati dai GI e li riversano ai Cantoni dotati di centri di soccorso della difesa chimica potenziata e acque secondo la tabella 6. La chiave di ripartizione è pubblicata dall'UFT secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera b.
L'ordinanza non elenca i centri di soccorso dei pompieri e della difesa chimica normale sostenuti finanziariamente con i contributi versati dai GI. Secondo l'articolo 13, questi sono designati dai Cantoni.