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Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 11 pagine

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Ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell’infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMDI)

AVAMPROGETTO luglio 2012

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 32a capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1La presente ordinanza disciplina le prestazioni di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari nonché la partecipazione dei gestori dell’infrastruttura (GI) di cui all’articolo 2 lettera a Lferr ai costi di mantenimento.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. impianti ferroviari: le costruzioni e gli impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 Lferr, ad eccezione delle costruzioni per le quali è stata conclusa un’assicurazione sugli immobili;

b. enti di difesa: i centri di soccorso dei pompieri e della difesa chimica gestiti dai Cantoni, dai Distretti e dai Comuni;

c. difesa chimica: gli enti di difesa in grado di gestire incidenti che si verificano durante il trasporto di merci pericolose (eventi concernenti merci pericolose) su impianti ferroviari;

d. difesa chimica normale: le difese chimiche in grado di gestire eventi di media entità concernenti merci pericolose;

e. difesa chimica potenziata: le difese chimiche in grado di affiancare le difese chimiche normali nella gestione di eventi di grande entità concernenti merci pericolose;

RS ..........

1 RS 742.101 2008–......