Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 8 pagine
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AVAMPROGETTO luglio 2012
chimica potenziata e acque degli impianti ferroviari in Svizzera sono necessari pochi centri di soccorso che, peraltro, esistono già. L'ordinanza li precisa per fare chiarezza ed evitare discussioni tra i Cantoni e i GI .
Art. 14
Cpv. 1 lett. b
Le indennità versate dai GI ai Cantoni sono calcolate in base al metodo definito nell'ordinanza. Il metodo è piuttosto complesso e il calcolo richiede tempo. Inoltre, il metodo di calcolo è impostato in modo tale che i cambiamenti in un Cantone incidono sui risultati in un altro (sistema interconnesso). È quindi opportuno che sia l'UFT ad effettuare il calcolo e metta poi i risultati a disposizione di tutte le parti interessate affinché li integrino nelle singole convenzioni sulle prestazioni.
Cpv. 1 lett. c
La pubblicazione di un modello di convenzione sulle prestazioni e delle relative disposizioni generali mira a:
- garantire la parità di trattamento a tutti i Cantoni e a tutti i GI;
- ridurre il più possibile il tempo necessario per l'approntamento delle singole convenzioni sulle prestazioni.
Affinché si possa tener conto delle specificità locali e delle peculiarità delle parti contraenti, è prevista la possibilità di integrare nella convenzione disposizioni specifiche, che devono però limitarsi al minimo indispensabile (cfr. spiegazioni relative all'art. 3) e possono ad esempio disciplinare nei dettagli le prestazioni fornite dalla difesa dell'impresa (in Svizzera le differenze di organizzazione della difesa dell'impresa dei vari GI sono tali e tante da non permettere una descrizione uniforme delle rispettive prestazioni nelle disposizioni generali).
Art. 16 Disposizioni transitorie
I contributi dovuti dai GI ai Cantoni secondo l'ordinanza sono già contemplati in singole convenzioni sulle prestazioni per il finanziamento delle infrastrutture ferroviarie concluse per il 2012 tra Confederazione/Cantoni e GI. Se non sono contemplati, gli importi corrispondenti vanno integrati nelle convenzioni a partire dal 2013.
Non appena i mezzi finanziari sono integrati nelle convenzioni sulle prestazioni per il finanziamento delle infrastrutture, i contributi vanno versati ai Cantoni. A tale scopo si raccomanda di approntare le convenzioni sulle prestazioni prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza, affinché possano essere firmate rapidamente.