Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 11 pagine

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Centri di soccorso

Difesa chi- Difesa chimi- Difesa chimi-Eventi Pompieri mica ca ca

normale acque potenziata

Deragliamento / collisione

Incendio senza merci pericolo- - -

-

se

Incendio in galleria 12

10 +10 5+10

Incendio con merci pericolose

Fuoriuscita di gas tossici per 5+10 0+20

-

l'uomo

Fuoriuscita di liquidi ecotossici 5+10

Per poter garantire in ogni momento la prontezza di intervento il numero di addetti addestrati dev'essere tre volte superiore a quello indicato nella tabella.

Gli enti di difesa garantiscono il primo intervento sul luogo dell'evento entro i tempi di mobilitazione indicati nella tabella seguente, distinti in base al rischio e all'accessibilità del luogo dell'evento:

Rischio grave Rischio me- Rischio lieve dio

Pompieri

Accessibilità buona Difesa chimi- 45 min 60 min 75 min

ca

Pompieri 60 min 75 min 90 min

Accessibilità limitata Difesa chimi- 90 min 120 min 150 min

ca

L'accessibilità e il rischio dei singoli impianti ferroviari nel Cantone sono determinati in base ai dati che figurano nella tabella degli impianti ferroviari e dei contributi dei GI ai Cantoni pubblicata dall'UFT.

Il trasporto del personale sul luogo dell'evento è effettuato con mezzi propri. Per i luoghi accessibili solo per ferrovia i tempi di mobilitazione indicati valgono fino a un luogo di trasbordo prestabilito. Poiché generalmente i luoghi di trasbordo sono ben accessibili, nel caso normale si applicano i tempi di mobilitazione per i luoghi ben accessibili.

4.2 Compiti del servizio cantonale di contatto e di coordinamento

Il servizio cantonale di contatto e di coordinamento designa gli enti di difesa necessari per la gestione degli eventi che si verificano sugli impianti ferroviari del GI. Stabilisce inoltre la chiave di ripartizione dei contributi all'interno del Cantone.

Garantisce che gli enti di difesa effettuino le prestazioni di mantenimento necessarie.

Assicura il coordinamento con i Cantoni e i Paesi limitrofi. In particolare, garantisce che l'eventuale fornitura di prestazioni da parte di enti di difesa di altri Cantoni sul territorio di sua competenza poggi su convenzioni di prestazioni.

1 Primo intervento

2 Rinforzo