Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 11 pagine
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Basel RB
Buchs SG
Chiasso sm
Däniken RB
Lausanne triage
RB Limmattal
Zürich Mülligen
- Prima della messa in servizio di impianti ferroviari particolari, ad esempio gallerie lun-
ghe, si svolgono esercitazioni di intervento specifiche.
L'aggiornamento periodico dei piani di intervento a seguito di modifiche edili o organizzative e l'informazione di tutte le parti interessate sono di competenza dei GI.
4.3.3 Criteri di qualità
Le difese dell'impresa dispongono di capacità pari almeno a quelle disponibili il 1° gennaio 2011.
I tempi di mobilitazione degli addetti della difesa dell'impresa si basano sul concetto di intervento aggiornato del GI. Quelli della difesa dell'impresa FFS e BLS variano da 30 minuti (alto potenziale di rischio) a 90 minuti (basso potenziale di rischio). Il potenziale di rischio è calcolato in base al piano DI21 FFS (progetto per la riorganizzazione della difesa dell'impresa delle FFS).
5 Materiale / documentazione
Tenuto conto del materiale fornito dalla difesa dell'impresa (cfr. allegato 3 CP), gli enti di difesa approntano il materiale necessario alla gestione efficiente degli eventi sugli impianti ferroviari. Garantiscono in ogni momento la capacità di funzionamento del materiale grazie a un programma di manutenzione adeguato.
Gli enti di difesa trasportano il materiale sul luogo dell'intervento con mezzi propri.
Il GI compila la documentazione specifica relativa agli interventi sulla base delle linee guida dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e delle disposizioni dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. Gli enti di difesa garantiscono che per il loro ambito di competenza la documentazione specifica per gli impianti ferroviari sia disponibile nel posto di comando delle operazioni al fronte.
6 Finanziamento e fatturazione
Il Gl rimborsa al Cantone le seguenti prestazioni sotto forma di contributo globale:
- prestazioni di mantenimento necessarie a garantire i compiti degli enti di difesa secon-
do il numero 4.1;
- formazione degli addetti degli enti di difesa secondo il numero 4.1 e 4.3 (compresi i co-
sti legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti e quelli legati all'impiego del materiale e dei veicoli degli enti di difesa);