Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 11 pagine
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4 Ripartizione dei compiti
4.1 Compiti degli enti di difesa
4.1.1 In fase di intervento
Gli enti di difesa intervengono sugli impianti ferroviari del GI situati nel Cantone allo scopo di salvare vite umane e limitare le ripercussioni degli incidenti e degli eventi occorsi durante il trasporto di passeggeri e merci, in particolare anche gli effetti della fuoriuscita di merci pericolose.
In collaborazione con la difesa dell'impresa del GI gli enti di difesa svolgono i seguenti compiti:
- trasportano gli addetti nel perimetro di intervento con i mezzi in loro dotazione;
- controllano e provvedono alla messa a terra della linea di contatto d'intesa con la centrale operativa;
- soccorrono in primo luogo i feriti, li portano in salvo e provvedono ad evacuarli, in secondo luogo provvedono alla salvaguardia degli impianti;
- combattono gli incendi lungo il tracciato e nelle sue adiacenze;
- in caso di eventi con merci pericolose circoscrivono i danni immediati e nel limite del possibile quelli successivi; l'intervento comprende anche la protezione degli abitanti e dell'ambiente;
- garantiscono la direzione delle operazioni al fronte nel settore di loro competenza;
- collaborano con il capointervento cantonale e i capisettore delle organizzazioni coinvolte (direzione operativa di picchetto, capointervento TSS, altri servizi d'intervento).
4.1.2 In fase di preparazione
Gli enti di difesa garantiscono in ogni momento la prontezza di intervento nel perimetro di loro competenza per far fronte alle esigenze specifiche di un evento anche in condizioni difficili (notte, intemperie, galleria ecc.).
Garantiscono che i loro addetti conoscano le particolarità locali (conoscenze del territorio). Impostano la formazione di base e continua dei loro addetti in funzione delle esigenze specifiche degli interventi sugli impianti ferroviari.
Per la formazione degli addetti mobilitabili degli enti di difesa si applicano i valori indicativi riportati qui di seguito. La pianificazione della formazione per l'anno successivo è definita congiuntamente dalle parti interessate.
Formazione di base specifica
- Conoscenze di base necessarie all'intervento su impianti ferroviari: 2 giorni
- Conoscenze del territorio e degli impianti: 1 giorno
I moduli della formazione di base che gli addetti degli enti di difesa devono assolvere sono standardizzati e sono organizzati e impartiti dal GI. Il corso di base (formazione specifica) tratta le prescrizioni d'esercizio delle ferrovie, in particolare quelle relative agli impianti a corrente forte (controllo, messa a terra ecc.).
Formazione continua