Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 11 pagine
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2.3 Basi legislative
Conformemente alle disposizioni vigenti, il GI risponde dei danni alle persone, ai beni materiali e all'ambiente che risultano da un evento. Adotta tutti i preparativi ragionevolmente esigibili per proteggere la popolazione e l'ambiente da gravi danni causati da incidenti che si verificano sugli impianti ferroviari e prende provvedimenti per combattere immediatamente gli effetti di un simile evento e ovviare ai danni. A tale scopo elabora pianificazioni di intervento specifiche e collabora con gli enti di difesa.
Sono in particolare applicabili i seguenti atti normativi:
Confederazione:
- Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01),
articoli 10, 59 e 59a
- Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS
SR 814.012), articoli 3, 11, 12 e 14 nonché allegato 2.3
- Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), articoli 19, 32a
e 40
- Ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di man-
tenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMDI; RS …)
Cantone:
- atti legislativi cantonali applicabili ai settori della protezione contro gli incendi e della
protezione ambientale (cfr. CP 1.4)
3 Campo d'applicazione
La convenzione sulle prestazioni si applica a tutti gli impianti ferroviari del GI nel Cantone secondo l'allegato 2.
La ripartizione/competenza territoriale è parimenti retta dall'allegato 2. L'eventuale ripartizione dettagliata dei compiti tra vari centri di soccorso degli enti di difesa nonché l'organizzazione interna della difesa dell'impresa del GI non sono oggetto della convenzione.
Per «enti di difesa» si intendono i centri di soccorso dei pompieri e della difesa chimica situati sul territorio del Cantone e gestiti dal Cantone, dai Distretti e dai Comuni. Se su un impianto ferroviario di cui all'allegato 2 della CP non vengono trasportate merci pericolose, si considera unicamente il centro di soccorso dei pompieri.
Il perimetro di intervento sugli impianti ferroviari di cui all'allegato 2 della CP comprende le tratte a cielo aperto, le stazioni viaggiatori e merci, le stazioni di smistamento, le sottostazioni e le sottostazioni di conversione di frequenza (sempre che in caso di incendio non siano già coperte dal corpo pompieri locale), le costruzioni e le gallerie lunghe più di 300 metri che pongono particolari sfide in fatto di formazione degli addetti, dotazione e tattica di intervento (ad es. interventi di lunga durata fino a 12 ore).