Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 11 pagine
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- se vengono addestrati più addetti rispetto a quanto previsto al numero 4.1, i costi supplementari per l'organizzazione dei corsi e la messa a disposizione degli specialisti e degli istruttori sono a carico dell'ente di difesa interessato;
- acquisto e manutenzione del materiale corrente e specifico secondo il numero 5 e l'allegato 3 CP.
Il GI si fa inoltre carico dei costi legati all'organizzazione degli eventi formativi, al ricorso a specialisti e all'impiego dei propri impianti ferroviari a scopo di formazione e formazione continua.
I costi della formazione, della formazione continua e delle esercitazioni di intervento che superano i valori di cui al numero 4 sono a carico della parte che li ha causati.
Il contributo versato dai GI è determinato in base ai principi che figurano nell'OMDI. L'importo risulta dalla tabella degli impianti ferroviari pubblicata dall'UFT e dal calcolo dei costi di mantenimento per GI e Cantone.
Per gli interventi realmente effettuati dagli enti di difesa il Cantone fattura i costi al GI conformemente al diritto applicabile.
7 Responsabilità e assicurazione
7.1 Responsabilità
La responsabilità per i danni causati a terzi nell'ambito di un'esercitazione o di un intervento congiunto è retta dalle disposizioni di legge.
Nei rapporti tra le parti risponde dei danni causati a terzi l'unità che dirige l'intervento o l'esercitazione.
Se è provato che il danno a terzi non è imputabile all'unità che dirigeva l'intervento o l'esercitazione, questa deve essere risarcita dall'unità che lo ha causato. La portata dell'obbligo di risarcimento è retta dalle disposizioni legislative pertinenti.
7.2 Assicurazione
La copertura assicurativa del personale compete alle singole parti.
8 Disposizioni finali
8.1 Entrata in vigore e disdetta della convenzione
La convenzione entra in vigore alla data stabilita nella stessa. La convenzione ha validità illimitata. Può essere disdetta per iscritto da una delle parti con preavviso di dodici mesi.
8.2 Controversie
In caso di controversia, le parti si impegnano a ricercare un accordo amichevole prima di adire il tribunale competente e a permettere alla controparte di prendere posizione per iscritto.