Rapporto dei risultati della consultazione preliminare
Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 115 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: 021.30/2012-09-14/286
Attuazione delle direttive UE sull’interoperabilità e la sicurezza
Rapporto di valutazione sui risultati della consultazione preliminare
2.2 Campo d’applicazione delle disposizioni sull’interoperabilità con la rete europea
Nell’ambito della consultazione preliminare sono state sollevate ripetute critiche riguardo al campo d’applicazione della direttiva europea sulla sicurezza (D-sicurezza)1, ritenuto non chiaro, almeno in alcuni suoi aspetti. A tal proposito alcuni pareri hanno chiesto la sostanziale esclusione delle ferrovie e tratte non interoperabili dal campo d’applicazione.
La verifica materiale del sistema di gestione della sicurezza (SGS), che costituisce il fondamento per il certificato di sicurezza (CeSi) e l’autorizzazione di sicurezza (AuSi), avviene in base alla complessità delle imprese e del relativo traffico. Se le condizioni d’esercizio sono semplici, se ne tiene conto: ad esempio, alle ferrovie a scartamento metrico attive a livello regionale è richiesta una documentazione meno ampia. Per quanto riguarda l’adeguatezza dell' SGS, la verifica da parte dell’UFT si svolge analogamente alla sorveglianza dell’esercizio. I requisiti contenuti negli allegati III e IV della D-sicurezza vanno intesi come criteri generali, la cui applicazione può essere facilmente illustrata a seconda dell’impresa di trasporto. Ciò vale, per analogia, anche per i requisiti dei regolamenti UE 1158/2010 (CeSi) e 1169/2010 (AuSi). L'SGS può essere parte di un sistema di gestione integrato (SGI).
Cfr. più sotto i capitoli 2.4.5 e 2.5.4.
2.3 Autorizzazioni per infrastrutture
2.3.1 Priorità alle approvazioni di piani
Risposte della consultazione preliminare
Nelle loro risposte i partecipanti alla consultazione hanno accolto positivamente l’intenzione di continuare a incentrare l’attività dell’UFT in materia di autorizzazioni sulla procedura di approvazione dei piani. Rispetto a oggi non si registrerà un aumento delle procedure di autorizzazione d’esercizio (mantenimento della prassi in vigore e dei relativi processi finora applicati con successo).
Valutazione
È confermato l’orientamento scelto. L’autorizzazione d’esercizio è indispensabile per i sottosistemi nuovi o ristrutturati, mentre in tutti gli altri casi è richiesta solo in presenza di cambiamenti significativi (elevata complessità o innovazione, grande rilevanza per la sicurezza).
1 Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 giugno 2004, L 220/16)