Progetto
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 8 pagine
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Allegato (art. 12)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 22 marzo 19857 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
Ingresso
visti gli articoli 82, 83, 85a e 86 della Costituzione federale,
Art. 4 cpv. 2, 5 e 6
2Abrogato
5 La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 26 per cento del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale secondo l’articolo 86 capoverso 4 Cost.
6 Il finanziamento speciale per il traffico stradale costituisce una riserva adeguata. Se questa riserva viene superata, è possibile assegnare mezzi finanziari al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato in virtù dell’articolo 86 capoverso 5. L’assegnazione dell’eccedenza è stabilita nel quadro del decreto sul preventivo.
Art. 13 cpv. 3, secondo e terzo periodo
3 ... Nel determinare tali aliquote, conferisce al fattore altitudine e al carattere di strada di montagna un peso pari a quattro volte gli altri fattori. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d’esecuzione.
Art. 14 Contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di
montagna e nelle regioni periferiche
1 Fino alla fine del 2027, la Confederazione versa contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Questi contributi sono calcolati in funzione della lunghezza delle strade.
2 Il Consiglio federale designa i Cantoni beneficiari.