Progetto
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 8 pagine
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l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali.
3. Legge federale del 21 giugno 199610 sull’imposizione degli oli minerali
Art. 12 cpv. 2
Variante principale:
2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a 450 franchi per 1000 litri a 15°C.
Variante secondaria:
2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a 420 franchi per 1000 litri a 15°C.
Art. 12d Compensazione del rincaro
1 Il Consiglio federale può aumentare la tariffa d’imposta di cui all’articolo 12 nella misura del rincaro, se:
a. dall’ultimo adeguamento o dall’ultima compensazione del rincaro della tariffa applicabile, l’indice di cui al capoverso 3 è aumentato di almeno il tre per cento; e
b. si rende necessario per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale.
2 Fa fede l’indice dei prezzi delle costruzioni nel genio civile.
4. Legge federale dell’8 marzo 196011 sulle strade nazionali
Art. 11a Programma di sviluppo strategico
1 Le strade nazionali vengono potenziate gradualmente nell’ambito di un programma di sviluppo strategico.
2 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di potenziamento prevista.
Art. 11b Fasi di potenziamento della rete delle strade nazionali
1 Gli atti normativi sulle singole fasi di potenziamento sono emanati sotto forma di decreto federale. Tali decreti federali sottostanno a referendum facoltativo.
10 RS 641.61
11 RS 725.11