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Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 8 pagine

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Opere pubbliche

Art. 10 Approvazione del consuntivo e della pianificazione finanziaria

1 Il Consiglio federale sottopone annualmente il consuntivo del Fondo all’approvazione dell’Assemblea federale.

2 Il Consiglio federale elabora, in relazione al Fondo, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo e la trasmette per conoscenza all’Assemblea federale insieme al preventivo.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 6 ottobre 20065 sul fondo infrastrutturale (LFIT) è abrogata.

Art. 12 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 13 Disposizione transitoria

1 All’entrata in vigore della presente legge, il Fondo si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo infrastrutturale secondo la LFIT6. Nell’arco di tre anni, tramite il conto della Confederazione, viene assegnata al Fondo la spettante quota di riserva del finanziamento speciale del traffico stradale.

2 All’entrata in vigore della presente legge, la quota di riserva di liquidità del fondo infrastrutturale relativa al compito «contributi per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche» viene contabilizzata come entrata nel conto della Confederazione e accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale.

3 I crediti d’impegno per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge sono addebitati al Fondo. Il Consiglio federale può aumentare i rispettivi importi massimi per adeguarli al rincaro comprovato e all’imposta sul valore aggiunto.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale pubblicherà la presente legge nel Foglio federale non appena il Popolo e i Cantoni avranno approvato il decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.

3 La legge entra in vigore contemporaneamente al decreto federale.

5 RU 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989

6 RU 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989