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Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 8 pagine

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b. i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d’agglomerato secondo l’articolo 3 lettera bbis LUMin.

2 I mezzi per il finanziamento delle strade nazionali devono garantire prioritariamente quanto necessario all’esercizio e alla manutenzione dell’infrastruttura delle strade nazionali.

3 Se i lavori per le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente procedono più rapidamente del previsto e il livello dei costi è in linea con la pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo i crediti di preventivo annuale approvato.

Art. 6 Limite di spesa

Per i prelievi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 1, l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.

Art. 7 Crediti d’impegno

1 L’Assemblea federale stabilisce i crediti d’impegno per:

a. le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2;

b. i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d’agglomerato secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b.

2 Di norma ogni quattro anni, il Consiglio federale sottopone all’approvazione dell’Assemblea federale gli importi dei crediti d’impegno di cui al capoverso 1.

Art. 8 Rendiconto

Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d’impegno, il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale:

a. sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo dell’infrastruttura delle strade nazionali;

b. sullo stato di attuazione delle fasi di potenziamento della rete delle strade nazionali e su quelle in programma;

c. sullo stato di avanzamento del programma in ambito di traffico d’agglomerato e sulle previste generazioni successive.

Art. 9 Indebitamento, riserva e remunerazione

1 Il Fondo non può indebitarsi.

2 Il Fondo costituisce una riserva adeguata. Se questa riserva viene superata, è possibile assegnare mezzi finanziari al finanziamento speciale in virtù dell’articolo 86 capoverso 5 Cost. L’assegnazione dei mezzi è stabilita nel quadro del decreto sul preventivo.

3 L’avere non è remunerato.