Progetto
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 8 pagine
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Opere pubbliche
3 Il credito d’impegno già stabilito in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche resta valido. Il Consiglio federale può aumentarne gli importi massimi per adeguarli al rincaro comprovato.
Art. 17a cpv. 2 e 2bis
2 I contributi sono versati per misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento, se tali misure comportano un miglioramento del traffico d’agglomerato e se non sono oggetto di altri finanziamenti da parte della Confederazione.
2bis Se l’utilizzazione di materiale rotabile speciale, concepito per un collegamento capillare, permette di realizzare considerevoli risparmi in termini di misure infrastrutturali, possono essere versati anche dei contributi per coprire i corrispondenti costi supplementari del materiale rotabile.
Art. 17e Aliquote contributive e importi massimi
1 L’aliquota contributiva fissata per un programma d’agglomerato si applica anche alle singole misure finanziate con il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. L’importo massimo per un programma d’agglomerato equivale pertanto alla somma degli importi massimi delle singole misure.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i termini per l’avvio e l’esecuzione dei progetti di costruzione. Il diritto ai contributi destinati a una misura si estingue se i lavori di costruzione non vengono avviati entro il termine stabilito.
Art. 37 cpv. 2
2 Il DATEC definisce la procedura per la concessione dei contributi.
2. Legge del 19 dicembre 19978 sul traffico pesante
Art. 19 Rubrica
Impiego della tassa da parte della Confederazione e dei Cantoni
Art. 19a Impiego dei mezzi ricavati dal 2008 in seguito all’aumento della
tassa
I mezzi supplementari che, dal 2008, spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della tassa sono impiegati per stanziare contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche secondo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 19859 concernente