Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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5.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale
Le strade nazionali sono parte integrante delle infrastrutture (dei trasporti) nazionali. Il Consiglio federale si è più volte espresso in relazione al futuro, agli obiettivi e alla funzione di tali infrastrutture. Nel rapporto del 17 settembre 2010 «Il futuro delle reti infrastrutturali nazionali in Svizzera» specifica, tra l’altro, che le infrastrutture sono elementi chiave del potenziale economico e della qualità di vita di un Paese e rappresentano un fattore importante nella concorrenza internazionale. Nel «Piano settoriale dei trasporti» viene inoltre definita una serie di obiettivi per le infrastrutture dei trasporti (cfr. allegato VII). Nei messaggi sul FAIF e sul NEB il Consiglio federale ha precisato che il finanziamento futuro dell’infrastruttura stradale nazionale potrebbe porre la Confederazione di fronte a sfide altrettanto impegnative di quelle legate all’infrastruttura ferroviaria e che di conseguenza, nell’ottica di una parità di trattamento di strada e rotaia, intende esaminare in modo dettagliato se la creazione di un fondo non possa essere la soluzione più adatta anche per il finanziamento delle strade. Le modifiche costituzionali e legislative proposte sono conformi agli orientamenti formulati e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità e legalità
Con il presente progetto vengono proposti due nuovi articoli costituzionali (artt. 85a e 87b) e l’adeguamento di altre disposizioni costituzionali (artt. 86, 131 e 196 n. 3); tutte queste modifiche strettamente correlate sotto il profilo materiale (finanziamento dell’infrastruttura dei trasporti). L’unità di materia è pertanto data.
La nuova legge sul fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA) poggia sul nuovo capoverso 1 proposto per l’articolo 86 Cost. Le ulteriori modifiche legali proposte nel quadro del diritto vigente sono invece rette dalle disposizioni costituzionali menzionate nell’ingresso della rispettiva legge.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con tutti gli impegni internazionali della Svizzera.
Nel settore stradale, tali impegni derivano in primo luogo dall’accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri)99; la creazione del FOSTRA non ha alcuna ripercussione su questo Accordo. I carburanti interessati dall’aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali ricadono invece nel campo di applicazione dell’Accordo del 22 luglio 1972100 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (ALS). Conformemente all’articolo 18 capoverso 1 ALS, le parti contraenti si astengono da ogni misura pratica di carattere fiscale interna che stabili-