Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine

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sca, direttamente o indirettamente, una discriminazione fra i prodotti di una Parte contraente e i prodotti similari originari dell’altra Parte contraente. Concedere un’agevolazione fiscale ai carburanti nazionali lederebbe quindi tale Accordo. Poiché, tuttavia, l’aumento proposto per il supplemento fiscale sugli oli minerali si applica indifferentemente sia ai carburanti prodotti in patria sia a quelli prodotti all’estero, non sussiste alcuna discriminazione ai sensi della disposizione di cui sopra, il che rende il previsto adeguamento dell’aliquota d’imposta compatibile con l’Accordo.

Non sono stati individuate altre interrelazioni con il diritto internazionale né con accordi internazionali.

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 140 capoverso 1 lettera a Cost., le modifiche della Costituzione sottostanno a referendum obbligatorio e dunque al voto del Popolo e dei Cantoni.

In virtù dell’articolo 164 capoverso1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale e, tra queste, in particolare quelle che riguardano diritti costituzionali. L’adeguamento richiesto della Costituzione sottostà a referendum obbligatorio (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.), mentre la legge federale richiesta e gli eventuali adeguamenti che si renderà necessario apportare ad altri atti normativi sottostanno a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.). Il progetto di legge potrà entrare in vigore soltanto dopo che il Popolo e i Cantoni avranno approvato la proposta di modifica della Costituzione (cfr. art. 15 del progetto di legge). Poiché, sul piano legislativo, il progetto di modifica della Costituzione e il diritto di esecuzione sono strettamente correlati, come previsto dall’articolo 195 Cost. anche la modifica di quest’ultima non dovrà entrare in vigore subito. Il progetto di modifica costituzionale e quello di legge dovranno cioè entrare in vigore allo stesso momento. La decisione sull’entrata in vigore del progetto costituzionale spetta al Consiglio federale (cfr. cifra II del decreto). Per non limitare le possibilità di referendum della legge, quest’ultima verrà pubblicata nel Foglio federale solo dopo che il progetto di modifica della Costituzione sarà stato accettato da Popolo e Cantoni. Il termine di referendum decorrerà da quel momento.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che implicano nuove uscite uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Nel presente caso, tali requisiti sono soddisfatti in quanto il limite di spesa e i crediti d’impegno di cui agli articoli 5 e 6 LFOSTRA consentiranno di generare regolarmente nuove spese uniche di importo superiore ai 20 milioni di franchi. Sono pertanto subordinate al freno alle spese tutte le uscite effettuate in virtù della LFOSTRA.