Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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vecchio diritto procedurale continua a governare le situazioni nelle quali il nuovo diritto procedurale rappresenta una cesura rispetto al sistema procedurale anteriore e
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apporta modifiche fondamentali all’ordine procedurale . Nello specifico, il nuovo diritto prosegue sulla via tracciata dalla LRAI. È dunque ammissibile prevedere che la nuova legge si applicherà anche alle procedure pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Articolo 31 Referendum ed entrata in vigore
Questa disposizione è obbligatoria in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. (referendum facoltativo).
3. Ripercussioni
3.1 Ripercussioni sulla Confederazione e sui Cantoni
L’avamprogetto di legge non comporta spese supplementari a carico della Confederazione. In conformità con la prassi attuale e corrente, i provvedimenti di sostegno figuranti nella Sezione 3 vanno portati avanti nei limiti delle risorse stanziate annualmente per il DFAE e la DSC, ovvero sono a loro carico. L’eventuale onere supplementare a livello di effettivi dipende in gran parte dall’evoluzione della politica mondiale. Dovesse verificarsi una nuova situazione storica eccezionale come la primavera araba, è probabile che aumenti il lavoro per l’Amministrazione federale. Altrimenti, l’attuazione delle nuove disposizioni da creare potrà essere garantita dalle risorse attuali. Conformemente all’articolo 19, un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione a copertura delle spese.
Per quanto riguarda i Cantoni, non si evidenziano né ripercussioni finanziarie supplementari né a livello di personale. Essi sono interessati unicamente da due articoli nell’avamprogetto: l’articolo 19 prevede che un importo forfetario può essere assegnato anche ai Cantoni, con il Consiglio federale che nel singolo caso ne stabilisce l’ammontare ed eventualmente le modalità della ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni. Conformemente all’articolo 22 capoverso 1, le autorità cantonali sono tenute a comunicare, su richiesta, ai Dipartimenti competenti nell’ambito del presente avamprogetto (vale a dire al DFAE e al DFF) le informazioni e i dati personali necessari all’esecuzione del progetto. Viceversa, può essere anche il DFAE a portare simili indicazioni a conoscenza delle autorità cantonali per adempiere i loro compiti (art. 22 cpv. 2). In vista dell’apertura di un procedimento di confisca l’autorità cantonale di perseguimento penale competente, alla quale è stato eventualmente affidato il disbrigo di una domanda di assistenza giudiziaria, in conformità con l’articolo 22 capoverso 3, è inoltre tenuta a informare il DFAE qualora una domanda di assistenza giudiziaria non possa avere esito o un procedimento di assistenza giudiziaria in virtù dell’articolo 2 lettera a AIMP si riveli impossibile. Il Consiglio federale reputa sufficienti le attuali risorse per trattare i pochi casi risultanti a livello cantonale dall’applicazione del presente avamprogetto.
82 DTF 137 II 409 consid. 7.4.5; DTF 130 V 1 consid. 3.3.2 pag. 5 seg.; ATF 112 V 356 consid. 4a e 4b p. 360 s.; DTF 111 V 46 consid. 4 pag. 47