Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/98: Modifiche di ordinanza relative all'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e al suo finanziamento · 5 pagine
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Capoverso 1: I Cantoni devono portare a termine e finanziare i progetti di costruzione, sistemazione e manutenzione non ancora conclusi al momento dell’inserimento di una strada nella rete delle strade nazionali (cfr. art. 8a cpv. 4 LSN). È tuttavia possibile che al momento del trasferimento della proprietà i contratti precedentemente stipulati dai Cantoni per lavori ormai terminati esplichino ancora effetti giuridici nei confronti della controparte, in particolare di ingegneri, architetti e imprese di costruzione (ad es. periodi di verifica dopo la consegna delle opere, termini delle garanzie). La presente disposizione consente alla Confederazione, quale successore universale, di fare valere tutti i diritti derivanti dai contratti in modo autonomo e indipendente dai Cantoni, ovvero dalla controparte precedente. Quale successore universale può fare valere anche eventuali diritti costitutivi come, ad esempio, la risoluzione della vendita o la riduzione del valore oppure rivendicazioni di responsabilità civile.
Non verranno invece ripresi i contratti firmati con pianificatori per progetti ancora in fase di pianificazione. L’USTRA deciderà quali progetti continuare a seguire e a quali appaltatori aggiudicarli.
Capoverso 2: È possibile che al termine dei lavori la proprietà dei fondi rimanga del proprietario originario (Comuni, terzi), ad esempio in seguito a procedure di rilottizzazione, contratti di acquisto di terreni non ancora conclusi o mutazioni pendenti ecc. In questi casi il Cantone deve portare a termine i lavori di cui sopra.
Articolo 11 capoverso 1 lettera h
Il progetto generale deve comprendere anche il tracciato e i punti di collegamento con le vie di accesso e d’uscita (in primo luogo intersezioni o rotatorie) ed essere conforme al piano direttore cantonale (art. 10 cpv. 1 e 2 OSN). La rete del traffico lento (percorsi pedonali, ciclopiste, sentieri) rappresenta un elemento basilare delle infrastrutture di trasporto cantonali e comunali e come tale è parte integrante dei piani direttori cantonali. È perciò opportuno, e in molti casi già prassi, che il piano generale venga corretto sulla base dei pareri dei servizi cantonali competenti in materia di traffico lento come anche dei corapporti degli altri servizi cantonali menzionati nel capoverso in questione. In futuro tale prassi dovrà essere sancita in modo esplicito nell’OSN.
bis
Articolo 12 capoverso 1 lettera g
L’espressione breve rapporto sottolinea il fatto che il documento deve avere dimensioni ridotte. Per un corretto esame del progetto esecutivo è tuttavia necessario che la relativa documentazione illustri anche tutte le questioni esaminate e risolte in materia di traffico lento. Un rapporto di questo tipo è richiesto soltanto se il progetto esecutivo tocca gli interessi del traffico lento e influisce in modo determinante su tracciato, sicurezza o attrattiva delle sue infrastrutture interessate, in particolare nel caso di progetti esecutivi inerenti ai raccordi alle strade nazionali e alle strade nazionali di terza classe.
Articolo 13a
Gli allineamenti sono restrizioni di diritto pubblico della proprietà e diventano vincolanti per i proprietari con l’entrata in vigore del progetto esecutivo. Secondo l’articolo 29 LSN, gli allineamenti devono essere resi di pubblica ragione nei Comuni e depositati per esame presso le amministrazioni comunali. Devono infatti essere resi noti anche a terzi. Poiché il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà persegue lo stesso obiettivo, l’iscrizione degli allineamenti in questo registro può sostituire il deposito pubblico nel Comune.
Articolo 29 capoverso 2 terzo periodo