Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/98: Modifiche di ordinanza relative all'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e al suo finanziamento · 5 pagine
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Nell’ambito del trasferimento della proprietà e della responsabilità per le strade nazionali dai Cantoni alla Confederazione i Cantoni sono stati esonerati, quale atto di benevolenza, dall’obbligo di pagare un’indennità per l’utilizzazione, per esigenze proprie, delle aree appartenenti alle strade nazionali. Diversi Cantoni, però, esigono per l’utilizzazione delle proprie strade un pedaggio dalla Confederazione. In futuro pertanto l’attuale disposizione sarà valida soltanto se verrà concesso il diritto di reciprocità. Una tale disposizione si applica già alla riscossione di emolumenti in altri settori (cfr. art. 3 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti [RS 172.041.1]).
Articolo 29 capoverso 4
Accade spesso che sulle aree appartenenti alle strade nazionali, in particolare negli spazi verdi, sotto i ponti ecc., vengano depositati o parcheggiati oggetti di ogni tipo (veicoli, legno, rifiuti) senza autorizzazione. L’USTRA, in qualità di rappresentante del proprietario fondiario, sarà autorizzato ad adottare le misure necessarie al ripristino dello stato originario a spese del trasgressore.
Articolo 52 capoversi 1 e 2
L’attuale regolamentazione disciplina che in caso di problemi di capacità sulle strade nazionali il traffico deve essere deviato e gestito adeguatamente sulla rete stradale secondaria. In particolare, per alcune reti stradali prestabilite i Cantoni devono aver già preparato piani cantonali di gestione del traffico.
Le esperienze raccolte nel frattempo con i piani nazionali di gestione del traffico dimostrano che le misure in essi previste sono realizzabili solo in parte e che spesso i problemi vengono gestiti in altra sede, ad esempio nei piani di intervento cantonali. I collegamenti con le strade nazionali sono regolati sempre più spesso mediante segnaletica luminosa. La gestione di questi dispositivi deve essere coordinata con quelli vicini, di norma mediante convenzioni sulle prestazioni tra la Confederazione e i Cantoni interessati. Singole deviazioni ad ampio raggio verso la rete stradale secondaria, dovute a eventi sulle strade nazionali, continueranno ad essere disciplinate nei piani nazionali di gestione del traffico.
Per contro, la prassi ha dimostrato che quando occorre affrontare problemi di capacità o eventi sulla rete stradale secondaria è necessario adottare misure sulle strade nazionali, situazione tuttavia non contemplata dall’attuale regolamentazione. Casi di questo tipo possono verificarsi quando si rilevano problemi di capacità su una strada di svincolo urbano e gli utenti dovrebbero essere informati per tempo, ovvero già sulla strada nazionale, del problema e sui percorsi alternativi. Inoltre, è importante garantire che le misure di gestione del traffico sulla rete stradale secondaria non compromettano in modo eccessivo il flusso del traffico sulle strade nazionali.
Questo tipo di misure richiede un equipaggiamento speciale e misure di gestione del traffico adeguate sulle strade nazionali, che devono essere illustrati nei piani di gestione del traffico cantonali, motivati e sottoposti per autorizzazione all’USTRA. Per questo motivo in futuro i piani cantonali di gestione del traffico sottoposti all’USTRA non riguarderanno più una rete stradale prestabilita bensì ogni strada e ogni evento che richiede regolarmente misure di gestione del traffico sulle strade nazionali e/o compromette regolarmente e in modo eccessivo la circolazione sulle strade nazionali.
Nei piani cantonali di gestione del traffico occorre provare che le misure in essi stabilite sono efficaci e che una regolazione manuale del traffico da parte della polizia stradale non sarebbe praticabile oppure comporterebbe un onere eccessivo. Le notifiche, gli avvisi, la segnaletica, le modalità di esercizio e i programmi di gestione necessari devono essere sempre in linea con le direttive dell’USTRA. L’allegato 3 può pertanto essere abrogato.