Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/98: Modifiche di ordinanza relative all'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e al suo finanziamento · 5 pagine

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Per i tratti che compromettono regolarmente e in modo eccessivo il flusso del traffico sulle strade nazionali, l’USTRA può esigere un piano di gestione del traffico cantonale, in cui il Cantone illustri le misure che intende adottare per ovviare al problema.

Articolo 54a

Per consentire di inventariare la rete delle strade nazionali in modo semplice ed efficiente, si procede al rilevamento di immagini relative a tutte le sue componenti (segnaletica luminosa, manufatti, ecc.). Ai fini di mantenere scorrevole il traffico sui tratti a cielo aperto e garantire la sicurezza nelle gallerie è inoltre necessario videosorvegliare costantemente gli impianti stradali. In linea di massima, secondo le direttive dell’USTRA, le installazioni sono programmate in modo tale da non consentire di riconoscere l’identità di singole persone, ciononostante, in particolare per quanto concerne i rilevamenti di immagini relative all’infrastruttura delle strade nazionali, non è possibile impedirlo del tutto (ad es. attraverso i numeri di targa, denominazioni commerciali sui camion ecc.). La nuova disposizione consente all’USTRA di utilizzare i dati rilevati unicamente nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti (costruzione, esercizio, manutenzione delle strade nazionali e gestione del traffico) e vieta l’analisi delle immagini riferita alle persone. Solo se l’onere tecnico o economico risulta sproporzionato è possibile rinunciare ad anonimizzare i dati. Al capoverso 2 dell’articolo si sottolinea inoltre che l’USTRA può permettere alle unità territoriali preposte alla manutenzione l’accesso ai dati anche mediante procedura di richiamo qualora ciò risultasse necessario per l’adempimento dei loro compiti.

Allegato 1

L’allegato viene aggiornato. Vengono inoltre eliminati i lavori di completamento nel Cantone di Vaud (N9 Perraudette - Lutrive), visto che non figurano più nel nuovo decreto sulla rete stradale e non saranno quindi più eseguiti.

Allegato 2

L’integrazione dei tratti che figurano nel Messaggio sull’adeguamento del decreto concernente la rete rende necessario l’adeguamento dei limiti delle unità territoriali.

2. Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli mine-

rali a destinazione vincolata nel traffico stradale (RS 725.116.21)

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Articolo 31 capoverso 1 e 1

Finora i Cantoni Appenzello Esterno e Appenzello Interno non avevano strade nazionali e pertanto percepivano contributi non direttamente vincolati alle opere. In futuro la N25, che collega San Gallo (Winkeln) ad Appenzello, attraverserà i due Cantoni. Secondo l’articolo 35 capover-

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so 2 LUMin, i contributi continueranno tuttavia ad essere versati ai Cantoni interessati fintanto che sui tratti delle strade situate sul loro territorio non sono effettuati importanti lavori di sistemazione.

Nell’ambito delle deliberazioni parlamentari è stata avanzata la richiesta di precisare nell’ordinanza l’espressione «importanti lavori di sistemazione». Sono considerati importanti lavori di sistemazione la costruzione di circonvallazioni (ad es. 1° tratto parziale della circonvallazione di Herisau), l’allargamento o la rettifica della carreggiata, la separazione delle diverse aree di circolazione del traffico lento o il rafforzamento della sottostruttura su lunghi tratti.

La ripartizione dei contributi (cpv. 2 e 3 e art. 26) sarà ridefinita mediante modifica di ordinanza non appena nei singoli Cantoni saranno conclusi i lavori di sistemazione previsti sulla N25.

Allegato 2

L’elenco delle reti delle strade principali è stato completamente rivisto. Sono state eliminate le strade principali integrate nella rete delle strade nazionali ed è stato inserito il tratto Sciaffusa-Bargen (N4), prima considerato strada nazionale.