Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/10: Strategia per la piazza finanziaria (obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati). Modifica della legge sul riciclaggio di denaro · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Con l’attuazione delle rivedute Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria GAFI - presentata parallelamente al presente progetto - la Svizzera sottolinea di aver dato una priorità elevata agli obblighi assunti nell’ambito dei suoi impegni internazionali. Quando accettano valori patrimoniali, oltre ai rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari devono tenere conto anche degli aspetti fiscali. In futuro, i reati fiscali gravi saranno considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro. In caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro, gli intermediari finanziari dovranno comunicare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro anche questi casi.
Con i suoi obblighi di diligenza estesi in ambito fiscale, il presente progetto posto in consultazione è strettamente legato all’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI
– specialmente con il reato fiscale quale reato preliminare al riciclaggio di denaro e con gli obblighi di diligenza connessi. Nello specifico è però parte della strategia adottata dal Governo per la piazza finanziaria1, secondo la quale l’obiettivo di una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale va raggiunto attraverso la conclusione di convenzioni sull’imposizione alla fonte internazionale, un’assistenza amministrativa e giudiziaria migliorata secondo gli standard internazionali e la citata estensione degli obblighi di diligenza. Il Consiglio federale ha riconfermato questa strategia nel suo Rapporto sulla politica della Confederazione in materia di mercati finanziari2 pubblicato il 19 dicembre 2012.
1.2 Nuovo disciplinamento proposto
1.2.1 Campo d’applicazione
La credibilità della strategia per la piazza finanziaria presuppone che, nel disciplinare gli obblighi di diligenza estesi, essa venga applicata a tutti gli intermediari finanziari che partecipano a possibili accettazioni e investimenti di valori patrimoniali non dichiarati. È perciò adeguato basarsi alla definizione degli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 della legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre19973 (LRD), che già oggi devono adempiere gli obblighi di diligenza in relazione con riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. È poi giustificato non limitare già nel campo d’applicazione l’esame degli obblighi di diligenza alle persone domiciliate all’estero. Vanno piuttosto rilevate tutte le persone in Svizzera e all’estero,
1Cfr. in merito anche «Situation und Perspektiven des Finanzplatzes Schweiz» del settem-
bre 2009 (disp. soltanto in francese e tedesco) e «Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari» del 16 dicembre 2009 (www.efd.admin.ch > Documentazione > Rapporti), il documento interlocutorio «Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale» del 22 febbraio 2012
(www.sif.admin.ch/00754/index.html?lang=it)
2http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=47291