Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/10: Strategia per la piazza finanziaria (obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati). Modifica della legge sul riciclaggio di denaro · 10 pagine

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dal profilo della riduzione dei rischi solamente se permette l’accesso ai dati come previsto nelle convenzioni sull’imposizione alla fonte oppure nella FATCA.

Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità

Se la relazione d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità deve essere possibile, come per quanto riguarda elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza anche in relazione con elementi di sospetto di non conformità sotto il profilo fiscale.

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Ora gli intermediari finanziari devono potere prendere provvedimenti organizzativi anche per impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati.

Art. 11a Rifiuto di nuove relazioni d’affari

In un nuova Sezione 3 del Capitolo 2, negli articoli 11a–11c vengono disciplinati gli obblighi ai quali l’intermediario finanziario deve ottemperare se è a conoscenza o ha il sospetto fondato che il suo cliente gli proponga valori patrimoniali non dichiarati o se ne ha già accettati. Il disciplinamento in una propria sezione sottolinea la chiara separazione che esiste tra gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro – disciplinati nella Sezione 2 del Capitolo 2 – e quelli qui introdotti in presenza di valori patrimoniali non dichiarati. Ciò viene illustrato ancora una volta esplicitamente all’articolo 11c.

L’articolo 11a disciplina il caso in cui l’intermediario finanziario in seguito

all’esame in funzione del rischio basato sugli elementi indicanti di cui all’articolo 6a (e concretizzati ulteriormente nelle ordinanze delle autorità di vigilanza o

nell’autodisciplina) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali di un nuovo cliente non sono dichiarati. Questi non deve accettarli e rifiutare l’avvio di una relazione contrattuale. Se l’intermediario finanziario ha il sospetto fondato di essere in presenza di un crimine fiscale, deve rispettare gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro di cui alla Sezione 2.

Art. 11b Procedura in caso di relazioni d’affari esistenti

La disposizione disciplina i casi in cui l’accertamento o il sospetto di valori patrimoniali non dichiarati insorge durante la relazione con il cliente in corso. Qui non basta rifiutare soltanto i valori patrimoniali messi a disposizione (cpv. 1), poiché è facile ipotizzare che potrebbero essere non dichiarati anche i valori patrimoniali dello stesso cliente che già si trovano presso l’intermediario finanziario. A tenore del capoverso 2, l’intermediario finanziario deve quindi chiarire in base all’articolo 6a, secondo un approccio basato sui rischi, la conformità sotto il profilo fiscale di questi valori patrimoniali. Se tale chiarimento porta al sospetto fondato di valori patrimoniali non dichiarati, spetta al cliente provare all’intermediario finanziario entro un congruo termine che i valori patrimoniali verranno dichiarati regolarmente (regolarizzazione). Il termine può variare in funzione del genere, dell’entità e della difficoltà per procurarsi le prove necessarie. Se il cliente non riesce a provare entro il termine impartito la conformità sotto il profilo fiscale dei suoi valori patrimoniali, in virtù del capoverso 3 l’intermediario finanziario deve sciogliere la relazione d’affari.