Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/10: Strategia per la piazza finanziaria (obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati). Modifica della legge sul riciclaggio di denaro · 10 pagine

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zione secondo una comprensione generale di questi due termini, anche se finora essa era stata intesa in senso più stretto.

Art. 6a Esame della conformità sotto il profilo fiscale

La disposizione descrive gli obblighi di diligenza estesi a garanzia della conformità sotto il profilo fiscale che l’intermediario finanziario deve rispettare nell’accettare valori patrimoniali. Analogamente agli obblighi di diligenza esistenti, anche quelli nuovi devono essere adeguati al corrispettivo rischio del cliente. Gli elementi nei capoversi 1 e 2 aiutano a esaminare la conformità sotto il profilo fiscale nella pratica. Devono essere considerate e ponderate in un unico insieme con le informazioni esistenti nel singolo caso; la ponderazione può anche risultare differente da un settore all’altro. Così, ad esempio, è assolutamente abituale per le case da gioco che i clienti portino grossi importi in denaro contante, mentre è meno usuale per i depositi bancari e perciò comporterà anche chiarimenti più approfonditi. L’approccio basato sui rischi, centrale nei chiarimenti, significa anche che vanno considerate le condizioni sociali e giuridiche nel Paese di domicilio del rispettivo cliente. Se, ad esempio, in un Paese esiste un’amministrazione funzionante sotto il profilo dello Stato di diritto, sarà più facile attendersi dal cliente ivi residente che documenti in maniera sostanziale la propria conformità sotto il profilo fiscale, che non se viene da un Paese nel quale simili strutture non sono presenti, ad esempio a causa di una guerra civile o di una dittatura (in quest’ultimo caso occorrerà eventualmente considerare un più elevato rischio di riciclaggio di denaro). I chiarimenti cui procedere nel singolo caso e la loro profondità dovranno però, finalmente, misurarsi sempre con l’esigenza che attraverso gli obblighi di diligenza estesi si intende garantire in modo credibile che la piazza finanziaria svizzera intraprenda tutto quanto possibile per tenere lontani i valori patrimoniali non dichiarati.

Il capoverso 2 menziona alcuni elementi centrali, in presenza dei quali, in base alle esperienze pratiche, si deve presupporre un rischio superiore e l’intermediario deve effettuare chiarimenti particolarmente accurati. Simili elementi che aumentano il rischio sono dati, in particolare, se il cliente evidenzia un comportamento che ne indica l’intenzione di eludere il proprio obbligo fiscale e che anche su specifica domanda non è in grado di spiegare in maniera plausibile.

Il capoverso 3 menziona elementi indicanti una riduzione del rischio, tra i quali l’autodichiarazione segnalata alla lettera a riveste di sicuro grande importanza. Come illustrato più sopra, il progetto rinuncia a un obbligo di autodichiarazione. Onde evitare altri tipi di chiarimenti, il cliente può però presentarne una all’intermediario finanziario. Anche questi è di massima, libero di esigere dai suoi clienti un’autodichiarazione e di farvi dipendere l’avvio di una relazione contrattuale. Una prassi, questa, già oggi consolidata presso alcune banche. L’autodichiarazione non esonera tuttavia l’intermediario finanziario dal considerare anche altri elementi. Riduce parimenti i rischi se il cliente di cui alla lettera b autorizza con un «waiver» (atto di rinnuncia) il suo intermediario finanziario a rendere pubblici i propri dati all’autorità fiscale e rinuncia in tal modo a priori a presentare ricorso in un’eventuale procedura del cliente nell’ambito dell’assistenza amministrativa. Non ne è toccata la questione se, nel singolo caso, la banca per consegnare i dati necessita di un’autorizzazione di cui all’articolo 271 CP. Quanto alla lettera d, va fatto notare che l’esistenza di convenzione sullo scambio di informazioni fiscali con il Paese di domicilio del cliente può essere di regola considerata determinante