Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/10: Strategia per la piazza finanziaria (obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati). Modifica della legge sul riciclaggio di denaro · 10 pagine

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anche se ad esempio una persona con luogo di domicilio e di lavoro fisso in Svizzera, in mancanza di altri elementi, può generalmente essere ritenuta in regola col fisco senza che occorrano ulteriori chiarimenti approfonditi.

Anche in virtù della formulazione dello scopo e del campo d’applicazione, la legge sul riciclaggio di denaro si presta a disciplinare gli obblighi di diligenza. Quelli riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che gli intermediari finanziari devono adempiere in conformità con detta legge si possono estendere aggiungendo obblighi di diligenza che servono a respingere i valori patrimoniali non dichiarati, impostando senza problemi i nuovi disciplinamenti in modo che ciò non comporti un’estensione del reato preliminare al riciclaggio di denaro. Le conseguenze dell’esame effettuato in regime di obbligo di diligenza esteso vanno quindi disciplinate indipendentemente dall’obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro.

Il paesaggio della legislazione sui mercati finanziari si è consolidato nel tempo e a seguito dei suoi intrecci è di difficile lettura anche per gli specialisti. Non è pertanto opportuno aggiungere un’ulteriore legge che regolamenta una singola fattispecie attraverso solo quattro nuovi articoli. Le leggi che si applicano a singoli intermediari finanziari, quali la legge sulle banche dell’8 novembre 19344 o la legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori non sarebbero quindi adatte per una normativa rivolta a tutti gli intermediari finanziari. Parimenti, sarebbe contrario al sistema un disciplinamento alternativo nella legge del 22 giugno 20076 sulla vigilanza dei mercati finanziari, poiché essa disciplina l’autorità di vigilanza e i suoi strumenti di vigilanza, ma non la condotta degli intermediari finanziari [direttamente] sottoposti alla FINMA o dei loro clienti. Va esclusa anche la legislazione fiscale, dato che essa ha per oggetto innanzi tutto gli obblighi fiscali in Svizzera. Non sarebbe un’alternativa neanche una normativa nella legge sui servizi finanziari (LSF), in fase di elaborazione, il cui campo d’applicazione si estende all’intero mercato finanziario. Questa nuova legge intende disciplinare la condotta dell’intermediario finanziario nei confronti del cliente e non la condotta del cliente stesso. Essa non entrerà comunque in vigore prima del 2016.

1.2.2 Obblighi di diligenza estesi

I nuovi obblighi di diligenza estesi vanno esercitati sulla base di elementi definiti in precedenza (catalogo degli indizi), dove i criteri principali sono già stati fissati a livello di legge. In funzione della valutazione individuale del singolo caso vengono definiti gli elementi determinanti nel caso concreto, a favore o contro la conformità sotto il profilo fiscale dei valori patrimoniali in questione. Come per il chiarimento del sospetto concernente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, anche l’estensione dell’esame è in funzione del rischio che la parte contraente rappresenta (esame basato sui rischi).

1.2.3 Concretizzazione attraverso l’autodisciplina

Gli elementi ancora più dettagliati per valutare la conformità sotto il profilo fiscale costituiscono, di massima, l’oggetto di un’autodisciplina che l’autorità di vigilanza,

4 RS 952.0

5 RS 961.01

6 RS 956.1