Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/10: Strategia per la piazza finanziaria (obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati). Modifica della legge sul riciclaggio di denaro · 10 pagine

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Infine, il capoverso 4 prevede che l’intermediario finanziario deve procedere secondo lo stesso principio anche se, indipendentemente da un trasferimento di valori patrimoniali, giunge al sospetto fondato che il cliente ha investito presso di lui valori patrimoniali non conformi sotto il profilo fiscale.

Art. 11c Rapporto con gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Gli obblighi degli intermediari finanziari in caso di sospetto di riciclaggio in virtù dell’articolo 9 segg. LRD vanno rigidamente separati da quelli in caso di sospetto di mancanza di conformità sotto il profilo fiscale. Se accerta segnatamente che i valori patrimoniali coinvolti in una relazione d’affari provengono da reati preliminari ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o se, secondo la lettera b di tale disposizione, interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari, l’intermediario finanziario sottostà agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio – in particolare l’obbligo di comunicazione senza indugio – mentre non si applicano i nuovi obblighi introdotti in questa sede per garantire la conformità sotto il profilo fiscale. Essi vanno poi rispettati di nuovo in modo sensato soltanto quando non possono più compromettere la procedura inerente al riciclaggio di denaro. Di massima, dovrebbe essere il caso quando non sussiste più alcun divieto d’informazione di cui all’articolo 10a LRD.

Art. 17

Le due modifiche servono unicamente a illustrare la situazione giuridica presente. Si chiarisce che la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) devono stabilire le loro disposizioni d’esecuzione per l’adempimento degli obblighi di diligenza sotto forma di un’ordinanza. Ciò corrisponde all’attuale prassi: entrambi gli organi di vigilanza hanno emanato le proprie ordinanze, la FINMA l’ordinanza FINMA dell’8 dicembre 20109 sul riciclaggio di denaro e la CFCG l’ordinanza della CFCG del 12 giugno 200710 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro. Ne consegue che l’espressione organismo riconosciuto di autodisciplina viene sostituita con autodisciplina e viene quindi precisato che l’articolo 17 non si riferisce agli organismi riconosciuti di autodisciplina di cui all’articolo 24 (anche se in entrambi i casi è utilizzato lo stesso termine). In tal modo la FINMA ha la possibilità, su una base legale formale corretta, secondo l’articolo 7 capoverso 3 LFINMA di riconoscere quali standard minimi autodiscipline di associazioni di categoria. L’attuale testo non lo consentiva, con il risultato che la FINMA, nell’articolo 32 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro per gli obblighi di diligenza delle banche ha dovuto designare come determinante la «Convenzione del 7 aprile 2008 relativa all’obbligo di diligenza delle banche», poiché esse in questo settore non dispongono di alcun organismo di autodisciplina ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro. Considerazioni analoghe valgono anche per gli istituti d’assicurazione (cfr. l’art. 37 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro).

9 RS 955.033.0

10 RS 955.021