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Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine

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d. conclude il contratto di affiliazione con la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone al Consiglio federale per approvazione;

e. disciplina la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza;

f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore e sottopone al Consiglio federale la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro con quest’ultimo per approvazione;

g. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli altri membri della direzione;

h. esercita la vigilanza sulla direzione;

i. istituisce un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato al Centro;

k. adotta il preventivo;

l. allestisce e adotta il rapporto di gestione annuale, sottopone il rapporto di gestione rivisto al Consiglio federale per approvazione con una proposta di discarico e di impiego di un eventuale utile e lo pubblica;

m. chiede al Consiglio federale le indennità di cui all’articolo 14.

Art. 8 Direzione

1La direzione è l’organo operativo del Centro. È posta sotto la guida di un direttore.

2Svolge in particolare i seguenti compiti:

a. gestisce gli affari;

b. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione;

c. informa il consiglio di amministrazione periodicamente e, in caso di eventi particolari, senza indugio;

d. rappresenta il Centro verso l’esterno;

e. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con il personale del Centro; è fatto salvo l’articolo 7 capoverso 5 lettera g;

f. svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 9 Organo di revisione

1Il Consiglio federale nomina l’organo di revisione.

2All’organo di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la revisione ordinaria.

3L’organo di revisione presenta al consiglio di amministrazione e al Consiglio federale un rapporto completo sul risultato delle sue verifiche.

4Il Consiglio federale può incaricare l’organo di revisione di accertare determinati fatti.

5Può revocare l’organo di revisione.