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Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine

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4Può autorizzare il Centro a rappresentare la Confederazione in organizzazioni e associazioni internazionali per questioni concernenti la qualità e la valutazione delle tecnologie sanitarie.

Art. 5 Collaborazione

Nell’adempimento dei suoi compiti il Centro collabora in particolare con l’UFSP e altre autorità, istituzioni e organizzazioni a livello cantonale, nazionale e internazionale attive nella sfera di compiti di cui all’articolo 4.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 6 Organi

Gli organi del Centro sono:

a. il consiglio di amministrazione;

b. la direzione;

c. l’organo di revisione.

Art. 7 Consiglio di amministrazione

1Il consiglio di amministrazione è l’organo direttivo superiore. È composto da un minimo di sette a un massimo di nove membri qualificati.

2Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente del consiglio di amministrazione. La durata del mandato è di quattro anni. La rielezione di membri del consiglio di amministrazione è possibile per un massimo di due ulteriori mandati. Il Consiglio federale può revocare il mandato di membri del consiglio di amministrazione per motivi gravi.

3I membri del consiglio di amministrazione sono tenuti a svolgere i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e a tutelare gli interessi del Centro in buona fede. Il consiglio di amministrazione prende le misure organizzative necessarie per tutelare gli interessi del Centro ed evitare i conflitti di interesse.

4I membri del consiglio di amministrazione sono tenuti a indicare le loro relazioni d'interesse prima della loro nomina. Sono tenuti a comunicare sistematicamente gli eventuali cambiamenti avvenuti durante il loro mandato. Il consiglio di amministrazione informa in merito nell’ambito del rapporto annuale e del rapporto sulle prestazioni.

5Il Consiglio federale stabilisce le indennità per i membri del consiglio di amministrazione e le altre condizioni contrattuali.

6Il consiglio di amministrazione svolge i seguenti compiti:

a. emana il regolamento sull’organizzazione;

b. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta annualmente un rapporto sul loro raggiungimento;

c. emana l’ordinanza sul personale e la sottopone al Consiglio federale per approvazione;