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Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine
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Art. 24 Modifica di un altro atto normativo
La legge federale del 18 marzo 19949 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 4bis
4bisIncarica il Centro per la qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di elaborare rapporti che lo sostengono nell’adempimento dei suoi compiti relativi alla designazione delle prestazioni.
Art. 58 cpv. 1 e 4
1Sentite le organizzazioni interessate, il Consiglio federale può prevedere controlli scientifici e sistematici al fine di garantire la qualità e l’impiego appropriato delle prestazioni i cui costi sono coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie.
4Il Consiglio federale determina i programmi e i progetti nazionali volti a garantire la qualità e l’impiego appropriato delle prestazioni.
Art. 25 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.