Progetto

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Art. 14 Indennità della Confederazione

La Confederazione accorda al Centro contributi annuali a titolo di indennità per i compiti di cui all’articolo 4 capoverso 2.

Art. 15 Mezzi di terzi

1Il Centro può accettare o procurarsi mezzi da terzi, sempreché questo sia compatibile con la sua indipendenza, i suoi compiti e i suoi obiettivi.

2Il Centro si procura mezzi di terzi segnatamente mediante:

a. rimunerazioni per prestazioni commerciali di cui all’articolo 22;

b. elargizioni di terzi.

3Il consiglio di amministrazione emana prescrizioni sulla gestione dei mezzi di terzi e sull’accettazione di elargizioni di terzi.

Art. 16 Presentazione dei conti

1La presentazione dei conti del Centro espone integralmente la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

2È retta dai principi dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

3Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate nell’allegato al bilancio.

4La contabilità del Centro deve essere impostata in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole prestazioni di servizi.

5Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla presentazione dei conti.

Art. 17 Rapporto di gestione

1Il rapporto di gestione contiene il conto annuale (singola chiusura) e la relazione annuale.

2Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato.

3Il conto annuale e la relazione annuale devono essere verificati dall’organo di revisione.

Art. 18 Tesoreria

1L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità del Centro nell’ambito della sua tesoreria centrale.

2Accorda al Centro prestiti a tassi d’interesse di mercato per garantirgli la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 4.

3L’AFF e il Centro concordano le modalità in un contratto di diritto pubblico.