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Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine
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Sezione 4: Personale
Art. 10 Condizioni d’impiego
1La direzione e il rimanente personale sottostanno alle disposizioni della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers).
2Il consiglio di amministrazione stabilisce nell’ordinanza sul personale la retribuzione, le prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali.
3Il Centro è considerato datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers.
Art. 11 Cassa pensioni
1La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBLICA secondo le disposizioni degli articoli 32a–32m LPers6.
2Il Centro è considerato datore di lavoro ai sensi dell’articolo 32b capoverso 2 LPers.
Sezione 5: Finanziamento e finanze
Art. 12 Finanziamento
Il Centro finanzia le sue attività mediante:
a. il contributo annuale di cui all’articolo 13;
b. indennità della Confederazione;
c. mezzi di terzi.
Art. 13 Contributo degli assicuratori
1Per finanziare i compiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 gli assicuratori secondo l’articolo 11 LAMal7 versano al Centro un contributo annuale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per ogni adulto e giovane adulto assicurato secondo la LAMal.
2Il Consiglio federale stabilisce l’importo del contributo. Questo è uguale per tutti gli adulti e i giovani adulti assicurati secondo la LAMal e non può superare lo 0.09 per cento del premio medio annuo per gli adulti a partire dai 26 anni affiliati all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia ordinaria e copertura degli infortuni.
3Il Centro riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora.
4Il Consiglio federale disciplina le modalità del versamento del contributo.