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Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine

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Art. 19 Imposte

1Nell’ambito delle sue attività non commerciali il Centro è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

2È fatto salvo il diritto federale concernente:

a. l’imposta sul valore aggiunto;

b. l’imposta preventiva;

c. le tasse di bollo.

3Il Centro è soggetto a imposizione per gli utili risultanti dalle prestazioni commerciali di cui all’articolo 22.

Sezione 6: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 20 Obiettivi strategici

1Nell’ambito degli obiettivi e dei compiti di cui agli articoli 3 e 4 il Consiglio federale stabilisce in modo vincolante, di norma ogni quattro anni, gli obiettivi strategici del Centro. Può adeguare gli obiettivi nel corso del quadriennio, se le basi per la determinazione degli obiettivi sono notevolmente cambiate.

2Il Consiglio federale consulta dapprima i Cantoni e le cerchie interessate.

Art. 21 Vigilanza

1Il Centro è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale.

2Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare:

a. nominando e revocando i membri del consiglio di amministrazione e il suo presidente;

b. approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore;

c. nominando e revocando l’organo di revisione;

d. approvando l’ordinanza sul personale e il contratto di affiliazione con PUBLICA;

e. approvando il rapporto di gestione e decidendo sull’impiego di un eventuale utile;

f. verificando annualmente il raggiungimento degli obiettivi strategici;

g. prendendo atto della valutazione dei programmi nazionali;

h. dando il discarico al consiglio di amministrazione.

3Il Consiglio federale può consultare qualsiasi documento del Centro ed esigere in ogni momento informazioni sulle sue attività.