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Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine

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c. promuovere la sicurezza nella fornitura delle prestazioni (sicurezza dei pazienti);

d. sostenere il processo decisionale di designazione delle prestazioni predisponendo basi scientifiche sistematiche per una valutazione delle tecnologie sanitarie che tenga conto degli aspetti medici, economici, sociali, etici e giuridici.

2Per raggiungere questi obiettivi, il Centro svolge i compiti di cui all’articolo 4.

Sezione 2: Compiti e collaborazione

Art. 4 Compiti

1Nell’ambito del miglioramento della qualità e dell’impiego appropriato delle prestazioni, della promozione della trasparenza in materia di qualità nonché della sicurezza dei pazienti il Centro svolge i seguenti compiti:

a. elabora basi per le misure secondo l’articolo 58 capoversi 1–3 LAMal4;

b. elabora proposte per l’individuazione o il rilevamento di indicatori, in particolare gli indicatori medici della qualità di cui all’articolo 22a capoverso 1 lettera f LAMal;

c. analizza e pubblica le informazioni rivolte ai vari gruppi d’interesse;

d. elabora proposte di programmi e progetti nazionali all’attenzione del Consiglio federale;

e. esegue e valuta i programmi e i progetti nazionali definiti dal Consiglio federale secondo l’articolo 58 capoverso 4 LAMal per garantire la qualità e l’impiego appropriato delle prestazioni;

f. sviluppa e realizza progetti di ricerca.

2Nell’ambito della valutazione delle tecnologie sanitarie il Centro svolge i seguenti compiti:

a. elabora rapporti per il riesame periodico delle prestazioni secondo l’articolo 32 capoverso 2 LAMal conformemente al programma di lavoro stabilito dal Consiglio federale secondo l’articolo 33 capoverso 4bisLAMal;

b. elabora rapporti volti a stabilire se per una determinata prestazione sia necessaria una valutazione dell’efficacia, dell’idoneità e dell’economicità, nonché rapporti relativi a nuove prestazioni conformemente al mandato affidatogli dal Consiglio federale secondo l’articolo 33 capoverso 4bisLAMal;

c. esegue controlli sistematici volti a individuare precocemente nuove prestazioni o estensioni delle indicazioni di cui si contestano l’efficacia, l’idoneità o l’economicità;

d. dirige progetti nazionali per l’ulteriore sviluppo dei metodi nel settore della valutazione delle tecnologie sanitarie, a condizione che abbia ricevuto il mandato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

3Il Consiglio federale può assegnare, dietro compenso, altri compiti al Centro.

4 RS 832.10