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Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine

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Sezione 7: Prestazioni commerciali

Art. 22

1Il Centro può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

a. sono strettamente correlate ai compiti principali;

b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti; e

c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2

Può in particolare:

a. effettuare analisi, fornire consulenza, organizzare formazioni e audit per i Cantoni o le organizzazioni attive nel settore della sanità, nonché per i loro membri;

b. allestire rapporti, messi a concorso a livello internazionale, sulla valutazione delle tecnologie sanitarie;

c. mettere a disposizione di terzi strumenti di analisi o misura, materiale didattico e informativo, oppure conferire loro diritti sugli stessi.

3Per le sue prestazioni commerciali il Centro deve fissare prezzi che coprano almeno i costi. Il sovvenzionamento indiretto delle prestazioni commerciali non è consentito.

4Per quanto riguarda le prestazioni commerciali, il Centro sottostà agli stessi obblighi dei fornitori di prestazioni privati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Costituzione del Centro

1Il Consiglio federale determina il momento in cui il Centro acquisisce personalità giuridica.

2Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti al Centro e approva il relativo inventario. Fissa la data dell'entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti.

3Il trasferimento di diritti, obblighi e valori e le iscrizioni nel registro di commercio e in altri pubblici registri connesse alla costituzione del Centro sono esenti da imposte e da emolumenti.

4L’AFF può concedere al Centro prestiti per la sua costituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 2.

5Alla costituzione del Centro non si applicano le disposizioni della legge del 3 ottobre 20038 sulla fusione.

8 RS 221.301