Progetto
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Sezione 7: Prestazioni commerciali
Art. 22
1Il Centro può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti; e
c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari. 2
Può in particolare:
a. effettuare analisi, fornire consulenza, organizzare formazioni e audit per i Cantoni o le organizzazioni attive nel settore della sanità, nonché per i loro membri;
b. allestire rapporti, messi a concorso a livello internazionale, sulla valutazione delle tecnologie sanitarie;
c. mettere a disposizione di terzi strumenti di analisi o misura, materiale didattico e informativo, oppure conferire loro diritti sugli stessi.
3Per le sue prestazioni commerciali il Centro deve fissare prezzi che coprano almeno i costi. Il sovvenzionamento indiretto delle prestazioni commerciali non è consentito.
4Per quanto riguarda le prestazioni commerciali, il Centro sottostà agli stessi obblighi dei fornitori di prestazioni privati.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 23 Costituzione del Centro
1Il Consiglio federale determina il momento in cui il Centro acquisisce personalità giuridica.
2Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti al Centro e approva il relativo inventario. Fissa la data dell'entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti.
3Il trasferimento di diritti, obblighi e valori e le iscrizioni nel registro di commercio e in altri pubblici registri connesse alla costituzione del Centro sono esenti da imposte e da emolumenti.
4L’AFF può concedere al Centro prestiti per la sua costituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 2.
5Alla costituzione del Centro non si applicano le disposizioni della legge del 3 ottobre 20038 sulla fusione.