Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine
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appropriate ed economiche. Il Consiglio federale ha delegato al DFI le competenze relative alla designazione delle prestazioni (art. 33 cpv. 5 LAMal) e all’emanazione di misure secondo l’articolo 58 capoverso 3 LAMal (art. 77 cpv. 4 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie [OAMal]8). Al fine di garantire l’adempimento delle suddette prerogative di efficacia, appropriatezza ed economicità, il Consiglio federale può vincolare l’obbligo di prestazione al rispetto di determinate condizioni, tra le quali figurano esplicitamente il consenso del medico di fiducia prima dell’esecuzione di determinate misure diagnostiche o terapeutiche e la determinazione dei fornitori di prestazioni qualificati. Inoltre, il Consiglio federale può emanare altre opportune misure volte a garantire la qualità.
In virtù dell’articolo 58 LAMal, con l’articolo 77 capoversi da 1 a 3 della OAMal il Consiglio federale ha incaricato i fornitori di prestazioni e gli assicuratori di elaborare dei concetti e programmi inerenti ai requisiti di qualità delle prestazioni e all’incentivazione della qualità nonché di attuare tali iniziative. I contraenti sono tenuti a informare l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sulle vigenti condizioni contrattuali e presentare un rendiconto su richiesta dell’UFSP. In caso di mancanza o di insufficienza di accordi con i contraenti, il Consiglio federale dispone di competenze supplementari, ai sensi dell’articolo 77 capoverso 3 OAMal, per emanare le necessarie disposizioni.
L’articolo 22a LAMal, entrato in vigore il 1° gennaio 2009, impone ai fornitori di prestazioni di comunicare alla Confederazione gli indicatori medici di qualità. La Confederazione ha il compito di pubblicare le informazioni sulla qualità.
1.3.2 Attività svolte dalla Confederazione
Nella definizione delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell’ambito della relativa ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 (ordinanza sulle prestazioni, OPre)9 sono state previste, laddove opportuno, anche condizioni specifiche in tema di garanzia della qualità e di utilizzo appropriato delle prestazioni. Esempi di tali condizioni, come già menzionato al punto 1.3.1., sono la preventiva approvazione dei costi da parte di un medico di fiducia, il soddisfacimento di determinati requisiti relativi alle qualifiche dei fornitori di prestazioni in ordine al personale (composizione e qualifiche professionali), all’infrastruttura e al numero minimo di casi trattati, l’applicazione e il rispetto di direttive nonché la designazione dei fornitori di prestazioni autorizzati. Nel 1999, all’atto dell’inclusione dello screening mammografico nelle prestazioni obbligatorie previste dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie, il Consiglio federale ha fissato – nell’ambito dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia10– le condizioni inerenti ai programmi e ai loro offerenti (programma, organizzazione, qualifiche dei radiologi) come pure le misure di garanzia della qualità (misurazioni, provvedimenti volti a garantire la qualità). Una scelta, quest’ultima, dettata dal fatto che i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non avevano stipulato accordi sulla garanzia della qualità entro i termini previsti e che, senza tale misura, non sarebbe stato possibile