Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine
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– la garanzia della qualità e dell’impiego appropriato (adeguatezza) delle prestazioni (articoli 56, 58 e 59 LAMal; informazioni sulla qualità ai sensi dell’articolo 22a LAMal6).
1.2.2 Argomenti di riferimento in altre leggi federali
Accanto ai punti direttamente correlati con la LAMal, ne esistono altri sui cui far leva che rientrano nel raggio di influenza di altre leggi federali, segnatamente quelle che disciplinano:
– la formazione e il perfezionamento per le professioni in ambito sanitario; sia quelle esercitabili con diplomi universitari (legge sulle professioni mediche, legge federale sulle professioni psicologiche) che senza diplomi universitari (legge sulla formazione professionale e legge sulle scuole universitarie professionali);
– l’omologazione di medicamenti e dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici);
– la medicina dei trapianti (legge sui trapianti);
– la tutela della dignità umana e la garanzia di qualità delle ricerche genetiche sull’uomo (legge sugli esami genetici sull’essere umano);
– la protezione da malattie trasmissibili (legge sulle epidemie);
– l’esposizione a radiazioni ionizzanti (legge sulla radioprotezione).
Pur rientrando nell’ambito di competenza della Confederazione, queste tematiche non sono oggetto del presente avamprogetto. La strategia della qualità della Confederazione per il settore sanitario svizzero7 rappresenta invece una cornice per sviluppare le questioni di qualità legate anche a queste tematiche.
1.3 Situazione attuale nel settore della garanzia della qualità LAMal
1.3.1 Basi giuridiche
Secondo l’articolo 58 capoversi 1 e 2 LAMal, il Consiglio federale può prevedere controlli scientifici e sistematici al fine di garantire la qualità e l’impiego appropriato delle prestazioni, affidandone l’esecuzione ad associazioni professionali o altre istituzioni.
Secondo l’articolo 58 capoverso 3 LAMal, il Consiglio federale ha il compito di stabilire norme intese a garantire o ristabilire la qualità e l’impiego appropriato delle prestazioni. Tale compito è altresì correlato con l’articolo 32 LAMal, a norma del quale le prestazioni coperte dall’assicurazione malattie devono essere efficaci,
6 Nel messaggio sulla LVAMal www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/06506/11597/index.html?lang=it viene proposto di stralciare l’art. 22a LAMal e di inserirne il contenuto in un nuovo art. 59a. Per una migliore comprensione si continuerà a parlare dell’art. 22a fino all’approvazione della LVAMal
7 www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00300/00304/index.html?lang=it