Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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1.6 Debolezze del sistema vigente

In occasione dell’esame della mozione della CSSS-N «Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti» (04.3624), il Consiglio federale e il Parlamento hanno convenuto sul fatto che negli ultimi anni la delega delle competenze del Consiglio federale ai partner tariffali si è rivelata poco efficace per fissare misure adeguate di assicurazione della qualità. Sono state riscontrate delle lacune nello sviluppo e nell’attuazione di concetti e programmi a livello nazionale, capaci di stabilire dei requisiti unitari in merito alla qualità delle prestazioni e alla promozione della qualità.

Nel settore ambulatoriale non sono state stipulate fino a oggi delle convenzioni nazionali sulla qualità. Sebbene diversi organismi abbiano sviluppato dei sistemi di certificazione per gli istituti ambulatoriali, mancano ancora standard, misurazioni e programmi di miglioramento nazionali in questo campo.

Nel settore ospedaliero è stata conclusa una convenzione nazionale sulla qualità nell’ambito dell’associazione ANQ, gestita in modo paritetico da Cantoni, assicuratori e fornitori di prestazioni, che, in adempienza dei requisiti dell’ordinanza, disciplina il monitoraggio dell’introduzione nazionale del nuovo sistema di remunerazione mediante forfait per caso (SwissDRG). Questo meccanismo prevede e implementa un programma di misurazione su scala nazionale. Finora, a livello di fornitori di prestazioni, non venivano pubblicati risultati nazionali analoghi e mancavano anche delle attività di miglioramento strutturate. Anche nell’importante campo della sicurezza dei pazienti, la Svizzera ha accumulato un notevole ritardo rispetto ad altri paesi nell’applicazione di programmi prioritari nazionali, per esempio sui temi dell’igiene e delle infezioni, sulla sicurezza delle medicazioni, su errori dovuti a scambi nonché impegni vincolanti per l’applicazione delle misure.

Anche tra altri fornitori di prestazioni, le misure stabilite per contratto sono spesso ancora troppo poco concrete e difficili da controllare mediante misurazioni della qualità.

Le diverse associazioni delle professioni sanitarie o dei fornitori di prestazioni si trovano confrontate a un elevato onere tecnico, metodologico e finanziario se vogliono restare al passo con gli sviluppi, talvolta complessi, relativi agli indicatori di qualità, sistemi di gestione della qualità, soluzioni IT, gestione dati e protezione dati; anche questo fattore ostacola i progressi nella gestione della qualità.

Nella succitata mozione 04.3624 e nelle raccomandazioni della CDG-S del 13 novembre 2007 (cfr. numero 1.3.5), il Consiglio federale viene esortato a farsi maggiormente carico delle sue competenze che gli sono conferite dall’articolo 58 LAMal. Anche l’OCSE e l’OMS, nei loro rapporti del 2006 e del 2011 sul sistema sanitario svizzero, hanno segnalato la necessità di intervento nel campo della qualità, soprattutto nel rilevamento e pubblicazione di indicatori sulla qualità.

Per garantire un’assistenza di alta qualità bisogna anche verificare regolarmente le prestazioni esistenti per accertarsi che siano efficaci, appropriate ed economiche e che la loro applicazione sia adeguata alla luce della migliore evidenza disponibile. A questo scopo possono essere formulate delle condizioni minime per poter conteggiare determinate prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie, p.es. numero minimo di casi, premesse in materia di competenze, in particolare di interdisciplinarietà e terapie preliminari e di follow-up, condizioni di