Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine
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rato dal versamento al Centro, da parte degli assicuratori, di un contributo annuo (cpv. 1) per ogni persona assicurata ai sensi della LAMal, eccetto per i bambini.
Il Consiglio federale ne fissa l’importo. Il contributo è uguale per tutti gli adulti e giovani adulti assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAMal e non può superare lo 0,9 per cento del premio medio annuo dovuto da un assicurato maggiore di 26 anni per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia ordinaria e copertura infortuni. La base di calcolo per la fissazione del limite massimo in franchi svizzeri di cui tener conto nella definizione dell’ammontare è data dal premio medio nazionale38 pubblicato annualmente dall’UFSP nel proprio prospetto (cpv. 2).
Il Centro riscuote i contributi. In caso di ritardato pagamento, il Centro ha il diritto di esigere un interesse di mora (cpv. 3).
Il Consiglio federale stabilisce inoltre i dettagli del versamento dei contributi e quindi anche l’entità dell’interesse di mora (cpv. 4).
Con questi contributi si persegue un quadro dei costi annui pari a ca. 22 milioni di franchi per la garanzia della qualità e l’impiego appropriato delle prestazioni. Maggiori chiarimenti in merito al quadro dei costi sono reperibili al punto 1.7.9.
Articolo 14 Indennità federali
È fatto presente che la Confederazione riconosce un’indennità solo per le attività in materia di valutazione di tecnologie sanitarie di cui all’articolo 4 capoverso 2. Spiegazioni più dettagliate su motivazione ed entità delle indennità sono riportate al punto 1.7.9.
Articolo 15 Mezzi di terzi
Si deve evitare che l’indipendenza del Centro, il raggiungimento degli obiettivi o l’adempimento dei compiti vengano pregiudicati dall’accettazione di mezzi di terzi (proventi da prestazioni commerciali e sussidi di terzi motivati da incarichi di ricerca e sviluppo o da contratti di cooperazione) (vedasi anche quanto disciplinato nell’articolo 22 circa la fornitura di prestazioni commerciali e i relativi commenti). Qualora l’aiuto economico sia connesso con condizioni o conseguenze suscettibili di influire negativamente, per esempio, sull’adempimento di un compito, sul perseguimento di obiettivi strategici o su altre direttive di legge, tali mezzi di terzi dovranno allora essere rifiutati. Viceversa, gli incarichi da parte di terzi possono produrre degli effetti di sinergia e servire in generale a mantenere e sviluppare la competenza tecnica, il che va anche a beneficio del dovere di adempimento dei compiti di cui all’articolo 4.
Il Consiglio di amministrazione è tenuto a emanare un’adeguata regolamentazione (cpv. 3) che non riguardi solo il Centro nel suo complesso organizzativo, ma anche i suoi settori e rappresentanti.
Articolo 16 Presentazione dei conti
Il rendiconto di un’unità amministrativa decentrata della Confederazione deve prendere come riferimento i relativi principi del diritto finanziario inerente al bilan-
38 Cfr. www.priminfo.ch