Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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I compiti del Consiglio di amministrazione sono quelli elencati nel capoverso 6. Per quanto concerne il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni federale (cpv. 6 lett. d), collabora alla sua formulazione l’organo paritetico della cassa di previdenza del Centro, il cui assenso costituisce condizione preliminare per la stipulazione del contratto stesso. La stipulazione del contratto è soggetta all’approvazione del Consiglio federale.

Articolo 8 Direzione

Come organo operativo, la Direzione sottostà al direttore (cpv. 1) e i suoi compiti sono quelli elencati nel capoverso 2. Come clausola generale nel caso di conflitti di competenza, la lettera f del capoverso 2 prevede che la Direzione possa assumersi tutti i compiti che non sono riservati né al Consiglio di amministrazione né all’Organo di revisione.

Articolo 9 Organo di revisione

L’Organo di revisione è nominato dal Consiglio federale e può essere destituito da quest’ultimo in qualsiasi momento. Trattandosi di un puro rapporto contrattuale di diritto privato, non è necessario far valere alcun motivo grave (cfr. anche l’art. 730a cpv. 4 CO33).

Il capoverso 2 contiene il rimando alle norme giuridiche in materia di società anonima, rendendo automaticamente esecutiva l’evoluzione giuridica nel diritto privato. Per la revisione devono in ogni caso applicarsi per analogia le disposizioni relative alla revisione ordinaria (art. 728 e segg. CO). Tenendo in considerazione la notevole complessità della situazione in cui versano a volte gli istituti e alla responsabilità politica della Confederazione in generale, appare giustificato fissare per l’Organo di revisione e la revisione stessa requisiti di una certa severità.

La rendicontazione al Consiglio di amministrazione e al Consiglio federale dev’essere esauriente, in particolare nell’ambito della relazione completa imposta dall’articolo 728b capoverso 1 del CO. In analogia con l’articolo 697a capoverso 1 del CO, il Consiglio federale ha diritto all’istituzione di una verifica speciale alla stregua degli azionisti di una società anonima, ma senza dover soddisfare le relative condizioni né sottostare alle prescrizioni procedurali relative a una verifica speciale, previo obbligo di adempimento dei requisiti e norme procedurali relativi a una verifica speciale. Il Consiglio federale stabilisce contenuti e portata della verifica e il Centro è tenuto a fornirgli una piena collaborazione. I costi di tale misura di controllo devono essere assunti dal Centro.

2.4 Capitolo 4: Personale

Articolo 10 Rapporti d’impiego

Il Centro è un’unità costituita in forma autonoma e fornisce servizi a carattere monopolistico. Le attività di diritto privato sono tutelate solo nella misura ridotta sancita dall’articolo 22.

33 RS 220