Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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federale può assegnare, dietro compenso, altri compiti al Centro (cpv. 3). È inoltre previsto che il Consiglio federale possa delegare il Centro a rappresentare la Confederazione in progetti e gruppi di lavoro di organizzazioni e associazioni internazionali in materia di qualità, sicurezza dei pazienti e HTA (cpv. 4).

Articolo 5 Collaborazione

A livello sia nazionale sia internazionale esiste una varietà di istituzioni e organizzazioni attive nelle tematiche della qualità e HTA. Il Centro è tenuto per legge a curare la collaborazione con tali istituzioni. Di particolare importanza è la collaborazione con i Cantoni, con gli Uffici federali UFSP e UST, con l’Obsan, ma in particolare anche con associazioni, istituti universitari e scuole universitarie professionali attivi nelle suddette tematiche, come pure con organizzazioni incaricate della misurazione della qualità nel sistema sanitario svizzero.

In armonia con i principi strategici inerenti ai laboratori federali, come da rapporto approvato dal Consiglio federale «Principi strategici e piano direttore per i laboratori federali» in data 17 agosto 2011, il Centro collabora anche con i laboratori specializzati della Confederazione (per es. dell’UFSP o dell’Istituto federale di metrologia METAS) per gli aspetti riguardanti la garanzia della qualità nelle analisi di laboratorio.

Nell’ambito della sua attività, il Centro ha la possibilità di affidare incarichi a terzi.

2.3 Capitolo 3: Organizzazione

Articolo 6 Organi

Il Centro dispone di tre organi: un Consiglio di amministrazione, una Direzione e un Organo di revisione. L’obbligo di disporre di un proprio organo di revisione è conseguente all’acquisizione di una propria autonomia contabile. Questa snella struttura organizzativa risponde in ampia misura alla prassi divenuta usuale negli ultimi anni per la designazione di organi presso unità amministrative decentrate della Confederazione.

Articolo 7 Consiglio di amministrazione

Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è fissato a 5-7 membri esperti (cpv. 1). Il Consiglio di amministrazione deve comporsi di personalità dotate di esperienza e competenza specifiche nel settore sanitario, ma anche nella gestione di enti amministrativi pubblici. Dato che il Centro non possiede alcuna funzione regolatoria nel controllo della politica sanitaria, non è opportuno prevedere una rappresentanza paritetica degli attori del sistema sanitario pubblico. Inoltre, l’indipendenza da interessi particolaristici è di centrale importanza nell’elaborazione dei rapporti HTA. Per lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni condivise è ovviamente indispensabile coinvolgere gli attori del settore sanitario. La rappresentanza degli interessi dei diversi attori deve avvenire nelle strutture previste, in particolare negli organi dei partner tariffali, nelle piattaforme nazionali per la consultazione strategica della Confederazione e nelle istanze di pilotaggio per i programmi e progetti nazionali. Per poter rappresentare in modo adeguato tutti gli attori (e coprire anche tutti i gruppi di fornitori di prestazioni) sarebbe necessario un grande Consiglio di ammini-