Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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Ai sensi del rapporto del Consiglio federale, complementare al rapporto sul governo d’impresa34, per simili unità costituite in forma autonoma si deve prevedere nel decreto organizzativo uno statuto del personale retto dal diritto pubblico nel quadro della legge sul personale federale (LPers)35. Dovendosi scegliere per la direzione e per il restante personale uno statuto del personale retto dal diritto pubblico, nel capoverso 1 è sancito che saranno applicabili le disposizioni della LPers.

Nel regolamento del personale, che in applicazione dell’articolo 7 capoverso 5 lettera c dev’essere sottoposto all’approvazione del Consiglio federale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a definire rimunerazione, prestazioni accessorie e altre clausole contrattuali (cpv. 2).

Nel capoverso 3, lo stato assegnato al datore di lavoro comprende tutti i diritti e doveri di quest’ultimo stabiliti nella LPers.

Per completare quanto su esposto, si fa notare che la responsabilità degli organi e del personale del Centro è sancita dalla Legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp)36.L’articolo 19 di tale legge prevede per le unità amministrative decentrate della Confederazione che la responsabilità appartiene in primo luogo alla rispettiva unità amministrativa (quindi al Centro). Qualora quest’ultimo non sia in grado di corrispondere l’indennizzo dovuto, la Confederazione risponde in via sussidiaria del danno cagionato per l’ammontare non coperto, fermo restando per la Confederazione il diritto di regresso (art. 19 cpv. 1 lett. a LResp).

Articolo 11 Cassa pensioni

L’articolo 11 stabilisce che la Direzione e il restante personale del Centro vengano assicurati presso la Cassa pensioni federale PUBLICA (cpv. 1).

Per imporre la certezza del diritto, il capoverso 2 stabilisce anche, ai sensi dell’articolo 32b capoverso 2 LPers37, che il Centro è un datore di lavoro.

2.5 Capitolo 5: Finanziamento e finanze federali

Articolo 12 Finanziamento

Riguardo al finanziamento, è stabilito che il Centro e le sue attività si finanzino con contributi degli assicuratori per ogni assicurato, indennità federali e mezzi di terzi. Le prestazioni commerciali vanno finanziate con prezzi a copertura dei costi (art. 22 cpv. 3).

Articolo 13 Contributi degli assicuratori

Il finanziamento delle attività del Centro in materia di garanzia della qualità e dell’impiego appropriato delle prestazioni, di cui all’articolo 4 capoverso 1, è assicu-

34FF 2009 2225

35 RS 172.220.1

36RS 172.32

37 RS 172.220.1