Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine
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strazione con molti membri, che richiederebbe un processo decisionale e un’organizzazione poco agili e che non rispetterebbe più i principi guida di governo d’impresa del Consiglio federale. Organo elettivo per i membri del Consiglio di amministrazione è il Consiglio federale. Data l’importanza di un’elevata competenza professionale al fine della gestione strategica del Centro e dato che il Consiglio di amministrazione non ha alcuna funzione di politica sanitaria, i membri devono poter mantenere la loro funzione oltre la normale durata del mandato. Il periodo di permanenza in carica è quindi fissato in quattro anni, con possibilità di duplice rielezione (cpv. 2). La direttrice o il direttore del Centro non possono far parte del Consiglio di amministrazione.28 È inoltre sancita la possibilità di destituire membri del Consiglio di amministrazione per gravi motivi anche nel corso del loro mandato. In particolare, sono da intendersi motivi gravi i casi in cui un membro non soddisfi più i requisiti necessari per l’esercizio della sua funzione, abbia gravemente contravvenuto a un obbligo oppure la sua situazione di persistente conflitto d’interessi non possa essere risolta diversamente.
Non è previsto che il Consiglio federale nomini all’interno del Consiglio di amministrazione uno o più rappresentanti federali.29
Da un membro del Consiglio di amministrazione ci si attende che salvaguardi gli interessi del Centro (cpv. 3).30 Come descritto sopra, il Consiglio di amministrazione non può essere un comitato politico e quindi i suoi membri non devono agire come rappresentanti ufficiali di enti amministrativi od organizzazioni.
I membri del Consiglio di amministrazione pubblicano le loro relazioni d’interesse prima dell’elezione e notificano correntemente eventuali modifiche durante la loro carica. Il Consiglio di amministrazione informa a riguardo nell’ambito della sua relazione annuale e del rapporto di prestazioni (cpv. 4). Se in un caso specifico dovesse concretizzarsi un conflitto d’interessi, il membro sarà tenuto ad astenersi dal partecipare all’operazione in questione. In caso di persistente conflitto d’interessi, il membro del Consiglio di amministrazione è tenuto a rassegnare spontaneamente le dimissioni. Ove ciò non avvenisse, come ultima ratio rimane per il Consiglio federale la facoltà di destituire il membro del Consiglio di amministrazione dalla sua carica per gravi motivi (cfr. cpv. 2).
I membri del Consiglio di amministrazione non hanno alcun rapporto lavorativo con il Centro, per cui il capoverso 5 prevede che debba essere il Consiglio federale a stabilire l’entità delle indennità loro dovute. Il loro onorario o altre condizioni contrattuali con essi pattuite sono regolati dall’articolo 6a LPers31, che è direttamente applicabile. Dovranno pertanto essere rispettate le disposizioni sul Consiglio di amministrazione e i membri della Direzione contenute nell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri32, fondata sulla suddetta legge. Attraverso il DFI, il Centro per la qualità farà rapporto sull’applicazione della suddetta ordinanza al Consiglio federale e alla Delegazione delle finanze delle Camere federali nell’ambito del rapporto annuale sulla retribuzione dei quadri.
28Cfr. il 3° principio guida del rapporto sul governo d’impresa, in base al quale gli organi
devono essere fisicamente indipendenti l’uno dall’altro.
29Cfr. il 9° principio guida del rapporto sul governo d’impresa, in base al quale rappresen-
tanti istruiti dalla Confederazione possono partecipare solo in legittimi casi eccezionali.
30Cfr. il 6° principio guida del rapporto sul governo d’impresa, in base al quale i membri
del Consiglio d’istituto devono tutelare gli interessi dell’unità decentrata.